e-fattura tardiva? regime premiale lo stesso

Se il professionista ha erroneamente emesso una fattura cartacea, sanando attraverso la predisposizione del documento elettronico la dimenticanza, oltre però i 12 giorni che fissa il decreto Iva (art. 43, co. 1, DPR n. 600/1973) non perde il beneficio della riduzione di un anno del termine ordinario di accertamento per coloro che applicano il regime forfetario, subordinato al fatturato costituito esclusivamente da fatture elettroniche emesse tramite Sdi.

Sintesi estrema della risposta n. 520/2021, nella quale l’AdE ricorda che la il Bilancio 2020, al fine di incentivare gli operatori economici all’impiego della e-fattura tramite Sdi, ha modificato l’art. 1, co. 74, L. n. 190/2014 sul regime premiale prevedendo che “per i contribuenti che hanno un fatturato annuo costituito esclusivamente da fatture elettroniche, il termine di decadenza (…) è ridotto di un anno”.

La predetta riduzione temporale del termine ordinario di accertamento per chi applica il regime forfetario è, dunque, subordinata a un fatturato “costituito esclusivamente” da fatture elettroniche; l’emissione di fatture con modalità diverse determina la perdita del beneficio.

Il caso specifico mantiene il regime premiale

Ma nel caso in esame si è trattato di un ritardo dell’adempimento avendo l’istante provveduto a sanare la dimenticanza.

Di conseguenza, ove il professionista intenda conservare il requisito del fatturato costituito solo di e-fatture, l’Agenzia ritiene possa proseguire nella fruizione del regime premiale.

Sitografia

www.agenziaentrate.gov.it

www.fiscooggi.it