IVA, fattura elettronica con integrazione

1° ottobre 2020. Da questa data al 31 dicembre 2020, il Sistema di Interscambio accetterà fatture elettroniche e note di variazione predisposte nelle versioni allegate ai provvedimenti succedutisi tra il 2018 ed oggi. Viceversa, dal 1° gennaio 2021 il Sistema di interscambio accetterà esclusivamente fatture elettroniche e note di variazione predisposte con il nuovo schema approvato con provvedimento n. 166579/2020 del 20 aprile scorso.  

Nella nuova versione (1.6.1.) delle specifiche tecniche, sono state aggiornate le date di fine validità per taluni codici, come pure modificata la data di entrata in vigore di taluni controlli.

Esse introducono sostanziali elementi di novità nel processo di emissione di fatture relative ad operazioni soggette ad inversione contabile, o “reverse charge”, meccanismo per cui l’IVA è dovuta dal cliente, non dal fornitore:

  1. la fattura viene emessa dal cedente (o prestatore) senza IVA;
  2. il cessionario (o committente) integra la fattura con IVA, effettuando la doppia registrazione nel registro IVA acquisti, per il computo dell’IVA a credito, e nel registro IVA vendite, per il computo dell’IVA a debito.

In ottica di fatturazione elettronica, avviene che le operazioni che rientrano nel regime dell’inversione contabile comportano, per il fornitore, che indichi l’imponibile, specificando la natura dell’operazione con il codice “N6 – Inversione contabile”, registrando l’operazione nel registro IVA vendite.

Il cessionario (o committente) soggetto passivo Iva che riceve la fattura elettronica riportante la natura “N6”, procede all’integrazione della fattura elettronica ricevuta con l’imposta, effettuando la registrazione.

Pur in presenza di doppia registrazione, la mancata integrazione determina l’applicazione di una sanzione amministrativa, compresa fra 500 euro e 20.000 euro per il cessionario (o committente) che, nell’esercizio di imprese, arti o professioni, ometta di attuare gli adempimenti connessi all’inversione contabile di cui al DPR n. 633/72.