Trust, doppia risposta dell’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia delle Entrate pubblica 2 risposte sul trust.

1. Risposta n. 351/2021: trust estero

Sulle somme derivanti da un trust oltre oceano, corrisposte al beneficiario italiano deceduto, non sarà applicata l’imposta sulle successioni e donazioni, per mancanza del requisito della territorialità.

Tuttavia, esse entrano nell’attivo ereditario, concorrendo a formare la base imponibile della dichiarazione di successione degli eredi.

Questi dovranno presentare la dichiarazione dei redditi del de cuius, compilando il quadro RW, in quanto fino alla data del decesso lo stesso si qualifica come beneficiario individuato del trust estero, nonché come titolare effettivo ai fini del monitoraggio fiscale dei beni in trust, secondo la normativa italiana (articolo 4, Dl n. 167/1990).

2. Risposta n. 352/2021: revoca

La revoca del trust con cui si restituiscono i beni ai soggetti che lo avevano istituito predisponendo un programma gestorio che, quindi, non si realizzerà, è soggetta:

– all’imposta di registro;

– alle imposte ipocatastali,

entrambe in misura fissa.

L’Agenzia, in linea con l’istante, ritiene corretta l’applicazione dell’imposta di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa, non proporzionale, all’atto di revoca, in quanto questo costituisce un atto “neutro” che non determina alcun trasferimento di ricchezza al trustee e non manifesta alcuna capacità contributiva.

Non avendo ad oggetto prestazioni a carattere patrimoniale, l’atto di revoca dovrà quindi scontare il Registro in misura fissa (articolo 11 della Tariffa, parte prima, del Dpr n. 131/1986) e le imposte ipotecarie e catastali per le formalità della trascrizione e per le volture catastali, anch’esse in misura fissa (articolo 4 e articolo 10, comma 2, della Tariffa allegata al Dlgs n. 347/1990).

Sitografia: fiscooggi.it / agenziaentrate.gov.it