Esonero contributivo per imprese non Cig

L’articolo 12 del dl 137/2020, (l. 176/2020) ha previsto un esonero dal versamento dei contributi previdenziali per le aziende che non richiedano ulteriori trattamenti di integrazione salariale, riconosciuti secondo la disciplina posta in relazione all’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Con la circolare n. 24 dell’11 febbraio 2021 l’Inps ha fornito le prime indicazioni per la gestione dell’esonero.

L’efficacia della misura, subordinata all’autorizzazione della Commissione europea, è stata autorizzata con Decisione C (2021) 1376 final del 23 febbraio 2021.

Con riferimento all’ambito di applicazione della misura, il messaggio Inps n. 1836/2021 precisa che, come previsto dal “Quadro Temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”, devono considerarsi escluse dalla possibilità di avvalersi dell’esonero in trattazione le imprese operanti nel settore finanziario. Le imprese escluse sono quelle che svolgono le attività indicate nella classificazione NACE alla sezione “K”, corrispondente a quella dell’ATECO 2007.

Sono, inoltre, esclusi dalla possibilità di fruire dell’esonero in trattazione i datori di lavoro del settore agricolo, come espressamente previsto dall’articolo 12, comma 14, del del dl sopra richiamato.

Ciò premesso, il messaggio fornisce le indicazioni operative per la richiesta di autorizzazione e per la corretta esposizione dei dati relativi all’esonero nel flusso Uniemens.

Esonero contributivo. Istruzioni operative

La fruizione dell’esonero è subordinata all’inoltro all’Inps, ad opera dei datori di lavoro, di un’istanza per l’attribuzione del codice di autorizzazione “2Q”, nella quale dovranno dichiarare di aver usufruito nel mese di giugno 2020 delle specifiche tutele di integrazione salariale causale COVID-19 e di non aver fatto richiesta dei medesimi trattamenti per i mesi di novembre, dicembre 2020 e gennaio 2021 riguardanti la medesima matricola o, nel caso di più unità produttive, la medesima unità, nonché l’importo dell’esonero di cui intendono avvalersi, parametrato alle ore di integrazione salariale fruite nel mese di giugno 2020.

La richiesta di attribuzione del suddetto codice deve essere inoltrata prima della trasmissione della denuncia contributiva relativa al primo periodo retributivo in cui si intende esporre l’esonero medesimo.

Considerato che i rapporti tra i trattamenti di integrazione salariale e l’esonero contributivo, disciplinati dalla medesima fonte normativa ovvero da fonti diverse, si basano sul principio dell’alternatività, nella medesima finestra temporale, per la medesima unità produttiva, l’azienda deve scegliere se fruire dell’ammortizzatore sociale emergenziale oppure dell’esonero contributivo.

Pertanto, nella medesima finestra temporale, per la medesima unità produttiva, l’azienda può avere accesso esclusivamente all’ammortizzatore sociale emergenziale oppure all’esonero in argomento.

L’alternatività, espressamente prevista con riferimento alle misure disciplinate dalla medesima fonte normativa, deve essere assicurata anche nel caso in cui le misure in trattazione siano previste da fonti normative diverse, qualora vengano a sovrapporsi nella medesima finestra temporale.

Ne consegue che, nella medesima finestra temporale, per la medesima unità produttiva, l’azienda deve scegliere a prescindere da quale sia la fonte normativa di riferimento della misura.

Sul calcolo dell’effettivo ammontare dell’esonero, l’Istituto rimanda a quanto disposto dalla circolare n. 24/2021, rammentando al riguardo che l’effettivo ammontare dell’esonero fruibile, calcolato sulla base delle ore di integrazione salariale già fruite nel mese di giugno 2020, non può superare:

la contribuzione datoriale relativa al mese o ai mesi di astratta spettanza (ricadenti nel periodo compreso tra il 16 novembre 2020 e il 31 gennaio 2021 e per massimo quattro settimane);

la contribuzione dovuta nelle singole mensilità in cui ci si intenda avvalere della misura (denunce di competenza delle mensilità comprese tra aprile 2021 – agosto 2021).

Inoltre, lesonero in trattazione è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta e a condizione che per gli altri esoneri di cui si intenda fruire non sia espressamente previsto un divieto di cumulo con altri regimi.

Ad esempio, non risulta cumulabile con l’incentivo strutturale all’occupazione giovanile.

Al riguardo, viene precisato che l’incumulabilità tra le due misure deve essere limitata al medesimo lavoratore. Pertanto, se alle dipendenze di uno stesso datore di lavoro vi sono lavoratori giovani per i quali si intende fruire dell’incentivo strutturale, nonché altri lavoratori non agevolati, nei limiti della contribuzione teoricamente dovuta, per questi ultimi si può fruire della misura di esonero in commento.

Considerata, infine, la durata massima dell’esonero, pari a quattro settimane, resta fermo che lo stesso potrà essere fruito anche per l’intero importo sulla denuncia relativa ad una singola mensilità, ove ne sussista la capienza.

Sitografia: servizi2.inps.it