Trattamenti di integrazione salariale ed esonero contributivo

A proposito dei nuovi ultimi trattamenti di integrazione salariale, essi spettano:

a. ai datori di lavoro del settore privato, con esclusione di quello agricolo, ai quali sia stato già interamente autorizzato l’ulteriore periodo di nove settimane disposto dal decreto legge c.d. “Agosto”, decorso il periodo autorizzato;

b. ai datori di lavoro appartenenti ai settori interessati dal Dpcm del 24 ottobre 2020, che dispone la chiusura o limitazione delle attività economiche e produttive al fine di fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Trattamenti di integrazione salariale: alternatività

Le misure di legge sui nuovi trattamenti di integrazione salariale e sull’esonero contributivo si pongono tra di loro in regime di alternatività, quantomeno in riferimento alla medesima unità produttiva.

Pertanto, l’accesso ai nuovi trattamenti di integrazione salariale comporta l’impossibilità, nella medesima unità produttiva, di accedere all’esonero contributivo disciplinato dal Decreto legge n. 137/2020, c.d “Ristori”.

Quanto sopra premesso, al fine di identificare l’ambito di potenziale operatività del nuovo esonero, l’INPS – nella circolare n. 24/2021 – indica di considerare che la misura agevolativa può trovare applicazione solo per coloro che abbiano astrattamente titolo ad esercitare l’opzione tra esonero e nuovi trattamenti di integrazione.

Resta fermo, infine, che, ai fini del riconoscimento dell’esonero, i datori di lavoro debbano aver fruito dei trattamenti di integrazione salariale con causale COVID-19 nel mese di giugno 2020. Infatti, l’ammontare dell’esonero è pari alla contribuzione datoriale non versata per il numero delle ore di integrazione salariale fruite nel suddetto mese di giugno 2020, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL.

L’importo dell’esonero così calcolato deve essere riparametrato e applicato su base mensile per un periodo massimo di quattro settimane e non può superare, per ogni singolo mese di fruizione dell’agevolazione, l’ammontare dei contributi dovuti.

L’applicazione del beneficio è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea.

Con apposito messaggio, che verrà pubblicato solo in seguito all’esito dell’autorizzazione della Commissione europea, l’Istituto emanerà le istruzioni per la fruizione della misura di legge in oggetto, con particolare riguardo alle modalità di compilazione delle dichiarazioni contributive da parte dei datori di lavoro.