Ritenute no e sì per i sussidi erogati causa Covid-19

Ritenute alla fonte. Con due risposte – n. 272 e n. 273 del 20 aprile 2021 – l’Amministrazione finanziaria:

1. riconosce l’esenzione per il contributo regionale corrisposto ai lavoratori autonomi senza partita Iva, con contratto di lavoro occasionale o di cessione del diritto d’autore, anche non iscritti alla gestione separata perché esonerati;

2. ritiene sia da tassare il contributo regionale erogato ai lavoratori con contratto di collaborazione e ai lavoratori parasubordinati iscritti alla gestione separata, quali collaboratori coordinati e continuativi e lavoratori a progetto.

La norma da cui provengono le conclusioni agenziali è il decreto “Ristori” (articolo 10-bis, Dl n. 137/2020): “I contributi e le indennità di qualsiasi natura erogati in via eccezionale a seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e diversi da quelli esistenti prima della medesima emergenza, da chiunque erogati e indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione, spettanti ai soggetti esercenti impresa, arte o professione, nonché ai lavoratori autonomi, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.”

Ritenute no. Risposta n. 272/2021

L’Agenzia, considerata la richiamata norma del decreto “Ristori” sulla detassazione dei contributi anti-Covid e acquisita l’ulteriore informazione che i beneficiari del sussidio comunque svolgono attività autonoma o libero-professionale, sono cioè dei liberi professionisti titolari di reddito di lavoro autonomo, è del parere che sulla somma erogata non vadano operate ritenute alla fonte a titolo di acconto Irpef e che la stessa, quindi, non concorra al reddito imponibile dei percettori.

Ritenute sì. Risposta n. 273/2021

Anche in questo caso, il principale riferimento normativo è rappresentato dall’articolo 10-bis del Dl n. 137/2020.

Destinatari del regime di favore sono i “soggetti esercenti impresa, arte o professione, nonché i lavoratori autonomi”, locuzione con la quale, secondo l’Agenzia, si vogliono includere non solo i titolari di reddito di lavoro autonomo professionale, ossia coloro che esercitano un’arte o una professione, ma anche i soggetti che svolgono un’attività di lavoro senza vincolo di subordinazione e sono, quindi, titolari di reddito di lavoro autonomo assimilato o occasionale.

Ne consegue che il contributo erogato dalla Regione è fiscalmente irrilevante nei confronti dei lavoratori autonomi senza partita Iva, con contratto di lavoro occasionale o con contratto di cessione del diritto d’autore, anche non iscritti alla gestione separata perché esonerati.

Viceversa, non beneficiano del regime di esenzione i lavoratori con contratto di collaborazione e i parasubordinati iscritti alla gestione separata (collaboratori coordinati e continuativi e lavoratori a progetto privi di partita Iva).

Tali tipologie contrattuali, infatti, generano ordinariamente reddito assimilato a quello di lavoro dipendente; il rapporto di parasubordinazione dà luogo a reddito di lavoro autonomo soltanto se la collaborazione rientra “nell’oggetto dell’arte o professione di cui all’art. 53, comma 1, concernente redditi di lavoro autonomo, esercitate dal contribuente.

Pertanto, all’indennità corrisposta a tali soggetti dovrà essere applicata la ritenuta a titolo di acconto.

Fonte: Agenzia delle Entrate/FiscoOggi