Associazione tra professionisti, un sì e un no

Può l’associazione tra professionisti essere ricompresa tra i soggetti incaricati all’invio telematico delle dichiarazioni?

Se sì, i commercialisti a essa associati, abilitati individualmente al rilascio del visto di conformità, possono utilizzare sia la partita Iva che l’abilitazione alla trasmissione telematica dell’associazione di cui fanno parte?

Associazione tra professionisti abilitata alla trasmissione telematica delle dichiarazioni

Ebbene, lo studio associato di professionisti iscritti ai rispettivi albi professionali che si avvale per il servizio di trasmissione telematica di una società di servizi contabili, il cui capitale sociale è interamente posseduto dai propri associati commercialisti, può richiedere l’abilitazione all’invio telematico delle dichiarazioni, a prescindere dalla sua reale composizione interna.

Ma l’associazione professionale non può anche apporre il visto di conformità né trasmettere dichiarazioni vistate, mancando il requisito del controllo da parte dei soggetti indicati all’articolo 3, comma 3, lettere a) e b), del Dpr n. 322/1998:

a) gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali e dei consulenti del lavoro;

b) i soggetti iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la sub-categoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o diploma di ragioneria.

E’, in definitiva, questa l’interpretazione agenziale nella risposta n. 245 del 13 aprile 2021, in cui – riguardo al secondo quesito – viene in supporto il richiamo alla prassi del 2014, ove fu chiarito che il professionista che si avvale di una società di servizi può utilizzare la polizza assicurativa stipulata dalla società stessa, purché vi vengano indicate le generalità dei singoli professionisti che intendano avvalersene, ferme restando le valutazioni circa l’inerenza del costo ai fini della deducibilità dal reddito d’impresa della società.

Fonte: Agenzia delle Entrate/FiscoOggi