Ecobonus e Sismabonus, credito cedibile ma non tre volte
Oggetto di interpello nella risposta n. 133/2021 sono i crediti d’imposta Ecobonus e Sismabonus.
Il titolare dei due crediti può cederli, nella misura corrispondente alla detrazione spettante, al fornitore che ha effettuato gli interventi di riqualificazione energetica ovvero ad altri soggetti privati.
Il fornitore ha, a sua volta, facoltà di cedere il credito ai propri fornitori di beni e servizi, ma a questi è preclusa la possibilità di effettuare una terza cessione. Il sostegno normativo alla preclusione deriva dall’articolo 14 – misura che ha previsto la completa fruibilità del credito ceduto – e dall’art. 16 del dl n. 63/2013.
Trasposta al caso di specie, la previsione normativa interpretata dall’Agenzia delle Entrate nella risposta n. 133 consente, ad una società consolidata, di trasferire alla consolidante i crediti d’imposta c.d. “Ecobonus” e “Sismabonus” maturati nel 2019, per l’utilizzo in compensazione con l’Ires di gruppo, senza incorrere nei limiti all’utilizzo in compensazione del credito oggetto di cessione previsti dall’articolo 34 della legge n. 388/2000.
Possibilità che, come detto, è preclusa in caso di ulteriori cessioni da parte dei secondi cessionari.