Sorveglianza sanitaria eccezionale, proroga al 30 aprile
Sorveglianza sanitaria eccezionale: l’Inail informa della proroga – disposta dal c.d. “Milleproroghe” appena convertito in Legge – delle relative disposizioni fino, al massimo, al 30 aprile 2021.
Il dl n. 34/2020 ha disposto, al fine di garantire lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive e commerciali in relazione al rischio del contagio da Covid-19, fino alla alla data di cessazione dello stato di emergenza, che i datori di lavoro pubblici e privati assicurino la sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio, in ragione:
– dell’età o
– della condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o comunque da comorbilità che possono caratterizzare una maggiore rischiosità.
A questa disposizione di carattere generale, il Legislatore aggiunge che per i datori di lavoro non tenuti alla nomina del medico competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal decreto, ferma restando la possibilità di nominarne uno per il periodo emergenziale, la sorveglianza sanitaria eccezionale possa essere richiesta ai servizi territoriali dell’Inail che vi provvedono con propri medici del lavoro, su richiesta del datore di lavoro, tenendo conto della data sopraindicata.
Per effetto della citata disposizione, anche gli appena citati datori di lavoro dovranno garantire ai lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio le misure di sorveglianza sanitaria eccezionale, potendo alternativamente scegliere tra:
a- la nomina di un medico competente;
b- la possibilità di farne richiesta ai servizi territoriali dell’Inail.
Le richieste continueranno a seguire le indicazioni operative illustrate dalla circolare Inail n. 44 dell’11 dicembre 2020.