Decontribuzione Sud, istruzioni operative

Decontribuzione Sud: al fine di contenere il perdurare degli effetti straordinari sull’occupazione e di garantire la tutela dei livelli occupazionali, l’articolo 1, comma 161 della Legge di bilancio 2021 ha previsto che l’esonero contributivo di cui all’articolo 27, comma 1, del decreto-legge n. 104/2020, si applichi fino al 31 dicembre 2029.

Il comma 161 prevede, altresì, una diversa modulazione dell’intensità della misura. Nello specifico, la percentuale di contribuzione datoriale sgravabile è pari:

– al 30% fino al 31 dicembre 2025;

– al 20% per gli anni 2026 e 2027;

– al 10% per gli anni 2028 e 2029.

Le regioni che rientrano nel beneficio sono l’Abruzzo, la Basilicata, la Calabria, la Campania, il Molise, la Puglia, la Sardegna e la Sicilia.

L’agevolazione continua a spettare in riferimento ai rapporti di lavoro subordinato, con esclusione del settore agricolo e dei contratti di lavoro domestico, laddove “la sede di lavoro sia situata in regioni che nel 2018 presentavano un Pil pro capite inferiore al 75% della media EU27 o comunque compreso tra il 75% e il 90%, e un tasso di occupazione inferiore alla media nazionale” (cfr. l’art. 27, comma 1, del citato decreto-legge n. 104/2020).

L’INPS ribadisce – circolare n. 33 del 22.02.2021 – che la decontribuzione in trattazione , c.d. “Decontribuzione Sud“, trova applicazione per i rapporti di lavoro dipendente a condizione che la sede di lavoro sia collocata in una delle suindicate regioni. Per sede di lavoro deve intendersi l’unità operativa presso cui sono denunciati in Uniemens i lavoratori.

L’esonero in trattazione, infine, è concesso dal 1° gennaio 2021 al 30 giugno 2021 nel rispetto delle condizioni previste dalla comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final, del 19 marzo 2020, recante “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” (c.d. Temporary framework).

Dal 1° luglio 2021 al 31 dicembre 2029 l’agevolazione è concessa previa adozione della decisione di autorizzazione della Commissione europea e nel rispetto delle condizioni previste dalla normativa applicabile in materia di aiuti di Stato.

Nell’evidenziare che l’applicazione del beneficio è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea, l’Istituto rappresenta che le modifiche al predetto regime di aiuto sono state approvate dalla Commissione europea con Decisione C(2021) 1220 final del 18 febbraio 2021, che ha autorizzato la concedibilità dell’esonero in oggetto fino al 31 dicembre 2021, termine finale di operatività del Temporary Framework.

Decontribuzione Sud, istruzioni INPS per l’esonero fino al 31 dicembre 2021

La circolare n. 33/2021 fornisce le istruzioni per la gestione degli adempimenti previdenziali connessi alla predetta misura di esonero contributivo limitatamente al periodo 1° gennaio 2021 – 31 dicembre 2021.

Decontribuzione Sud, l’esonero fino al 2029

Per quanto attiene l’esonero contributivo relativo al periodo 1° gennaio 2022 – 31 dicembre 2029, le relative istruzioni saranno fornite all’esito del procedimento di autorizzazione e nel rispetto delle condizioni previste dalla normativa applicabile in materia di aiuti di Stato.