Assegno ordinario: pagamento diretto del conguaglio
Istruzioni operative e contabili dall’INPS con il messaggio n. 376 del 28 gennaio 202, per il pagamento diretto del conguaglio dell’assegno ordinario erogato, tra gli altri, da:
– Fondo di solidarietà per la riconversione e riqualificazione professionale, per il sostegno dell’occupazione e del reddito del personale del credito;
– Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito dell’occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale addetto al servizio della riscossione dei tributi erariali.
Assegno ordinario erogato dai Fondi: aspetti soggettivi
Le aziende rientranti nel campo di applicazione dei Fondi in argomento, interessate da processi di sospensione ovvero di riduzione dell’attività lavorativa in relazione alle causali previste in materia di cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria, una volta inoltrata la domanda alla Struttura territorialmente competente – sulla base delle istruzioni indicate nelle circolari operative di ciascun Fondo – al fine di consentire l’istruttoria e il pagamento della prestazione direttamente in favore del lavoratore, devono:
trasmettere, per ciascun lavoratore interessato, raggruppandoli in files aziendali con periodicità mensile, il modello “SR41”, nella versione semplificata di cui al messaggio n. 1508/2020, collegandosi al sito www.inps.it al seguente percorso: “Prestazioni e servizi” > “Servizi” > “Servizi per le aziende e consulenti” > “CIG e Fondi di Solidarietà” > “Invio richieste pag. dir SR41”.