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Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica definisce il corrispettivo che i beneficiari di Energy Release 2.0 devono versare per coprire i costi sostenuti dal Gestore dei Servizi Energetici (GSE) nella gestione del meccanismo. Il decreto del 24 giugno 2026, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 196 del 25 agosto 2026, completa così il quadro delle disposizioni economiche relative alla misura.
Energy Release 2.0, come funziona
Il meccanismo sostiene le imprese a forte consumo di energia elettrica, i cosiddetti clienti finali energivori, nella realizzazione di nuova capacità di generazione da fonti rinnovabili. In attesa dell’entrata in esercizio dei nuovi impianti, gli energivori possono chiedere al GSE un’anticipazione, per 36 mesi, di una quota di energia elettrica rinnovabile e delle relative garanzie di origine.
Le imprese restituiscono l’energia anticipata nell’arco di 20 anni a partire dall’entrata in esercizio degli impianti e devono realizzare nuova capacità rinnovabile almeno pari al doppio di quella corrispondente all’energia anticipata. L’anticipazione e la successiva restituzione avvengono attraverso contratti per differenza a due vie stipulati con il GSE.
Il nuovo corrispettivo per i costi del GSE
Il decreto approva il corrispettivo previsto per coprire i costi sostenuti dal GSE nello svolgimento delle attività legate all’anticipazione triennale. La normativa stabilisce che tali costi gravino sui soggetti ammessi al meccanismo, entro il limite massimo di 1,5 milioni di euro l’anno.
Quanto pagano i beneficiari
L’allegato 1 stabilisce un corrispettivo pari a 0,00625 centesimi di euro per kWh, calcolato sulla base della quantità di energia anticipata.
Il GSE emette la fattura nei confronti di ciascun beneficiario. Gli importi vengono maggiorati dell’IVA, quando dovuta, e la fattura viene trasmessa attraverso il Sistema di interscambio (SDI) dell’Agenzia delle Entrate, oltre a essere resa disponibile sul portale del GSE.
Il corrispettivo può essere compensato con gli eventuali importi che il GSE deve erogare al beneficiario. In alternativa, il GSE può richiederne direttamente il pagamento al soggetto interessato.

