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Con il Pronto Ordini n. 33 del 5 agosto 2026, il CNDCEC ha fornito chiarimenti sull’incompatibilità ex art. 4, co. 2, D.Lgs. n. 139/2005, in relazione alle società di servizi strumentali o ausiliari all’esercizio della professione.
Il testo precisa che nelle società di capitali la verifica del carattere di strumentalità attraverso il criterio della prevalenza deve essere effettuata verso l’iscritto che possiede contestualmente:
– un interesse economico prevalente nella società;
– ampi o tutti i poteri gestionali.
Incompatibilità e partecipazione societaria
Il mero possesso della qualità di socio, anche quando si tratta di un socio di maggioranza, non determina di per sé una situazione di incompatibilità in assenza di poteri gestionali. La verifica del criterio di prevalenza dovrà, quindi, concentrarsi sul soggetto che cumula l’interesse economico prevalente con i poteri di gestione.
Il caso di socio di maggioranza senza poteri gestionali
Il CNDCEC considera il caso in cui un socio di minoranza sia Amministratore Unico, con tutti i poteri gestionali, l’altro socio di maggioranza ma privo di poteri gestionali. In questa situazione, il criterio della prevalenza deve essere verificato esclusivamente riguardo all’Amministratore Unico.
La posizione dell’altro socio resta, viceversa, disciplinata dai principi relativi al socio di società di capitali: la semplice partecipazione al capitale non determina incompatibilità.
Incompatibilità e rapporto coniugale
La qualità di coniugi, in assenza di ulteriori elementi oggettivi, non modifica l’applicazione dei criteri previsti dall’art. 4 del D.Lgs. n. 139/2005 e dalle Note interpretative. In particolare, il rapporto coniugale non comporta automaticamente l’estensione della verifica del criterio di prevalenza al socio che non dispone di poteri gestionali. Sono necessari ulteriori elementi oggettivi che dimostrino un controllo di fatto o un interesse economico prevalente diverso da quello risultante dagli assetti societari.

