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Il P.O. n. 57/2026 a firma del CNDCEC chiarisce la compatibilità tra la carica di Consigliere dell’Ordine e l’incarico di Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) presso lo stesso Ordine.
Il RPD deve operare in piena indipendenza
Il GDPR non prevede specifiche cause di incompatibilità, ma richiede che il RPD operi in condizioni di indipendenza e senza conflitti di interessi. Il RPD può svolgere altre funzioni, purché queste non comportino la definizione delle finalità o delle modalità del trattamento dei dati personali.
Nel caso di un RPD che sia anche componente dell’organo collegiale dell’Ordine, può esistere una situazione di conflittualità, poiché il Consigliere partecipa a decisioni che possono riguardare l’organizzazione dell’ente e il trattamento dei dati.
Tuttavia, la carica di Consigliere non determina automaticamente l’incompatibilità con l’incarico di RPD. È possibile prevenire i conflitti attraverso adeguate misure organizzative, come l’obbligo di dichiarare il conflitto e di astenersi dalla discussione e dalla deliberazione sulle questioni interessate.
Sintesi del chiarimento contenuto nel P.O. n. 57/2026
Spetta all’Ordine, quale titolare del trattamento, effettuare una valutazione concreta e caso per caso, tenendo conto della propria struttura e delle attività svolte. La valutazione deve essere adeguatamente documentata attraverso delibere, verbali, regolamenti e atti di nomina.
Il Garante ha ritenuto non conforme la nomina di un Consigliere come RPD dello stesso Ordine quando mancava la comprovata adozione di adeguate misure per prevenire i rischi di conflitto di interessi.
In sintesi, il cumulo tra carica di Consigliere e incarico di RPD non è escluso in assoluto, ma richiede un’attenta valutazione e l’effettiva applicazione di misure idonee a garantire l’assenza di conflitti di interessi.

