Pir in pubblica consultazione fino al 16 febbraio

E’ in pubblica consultazione fino al 16 febbraio 2021 lo schema di circolare sui Piani individuali di risparmio a lungo termine (Pir), che ripercorre le caratteristiche peculiari dello strumento finanziario, comprese le ultime novità normative sino alla Legge di bilancio 2021.

Gli operatori del settore potranno inviare osservazioni e proposte all’indirizzo e-mail dc.pflaenc.settoreconsulenza@agenziaentrate.it.

Pir: origini e sviluppi

Introdotti dalla Legge di bilancio 2017, i Pir sono degli strumenti finalizzati a canalizzare le risorse delle famiglie verso investimenti in strumenti finanziari di imprese industriali e commerciali, italiane, europee ed estere, appartenenti allo Spazio economico europeo e radicate in Italia, che hanno bisogno di liquidità.

E’ previsto un regime di non imponibilità dei proventi di natura finanziaria, redditi di capitale e redditi diversi, derivanti dagli investimenti operati tramite i Pir, che rispettino determinati vincoli e divieti di investimento ed è prevista la non imponibilità ai fini dell’imposta di successione, per il trasferimento mortis causa degli strumenti finanziari detenuti nel piano.

I Pir sono dunque un “contenitore” fiscale a cui destinare il risparmio, entro un certo plafond, per un determinato periodo di tempo minimo, detto holding period, seguendo criteri stabiliti per legge, per garantire un adeguato bilanciamento tra:

obiettivi di politica economica e

obiettivi di tutela del risparmio.

Per fruire della non imponibilità dei redditi è necessario un periodo di possesso degli investimenti di almeno cinque anni.

E’ previsto un limite massimo dell’importo investito, che non può superare complessivi 150mila euro (plafond complessivo), con un limite annuo di 30mila euro (plafond annuo).

Il mancato rispetto dei requisiti indicati dalla normativa comporta la decadenza dai benefici fiscali con conseguente obbligo di corrispondere le imposte e gli interessi; in casi estremi, la chiusura del piano.

Le agevolazioni prevedono la detassazione dei seguenti redditi:

i redditi di capitale e i redditi diversi di natura finanziaria percepiti da persone fisiche, al di fuori di attività di impresa commerciale, derivanti da investimenti effettuati nei Pir detenuti per almeno cinque anni;

i redditi derivanti dagli investimenti nei Pir effettuati da Casse di previdenza e Fondi pensione.

Pir nella Legge di bilancio 2021

I commi da 219 a 225 della Legge di bilancio 2021 hanno introdotto, per i Pir alternativi costituiti dal 1° gennaio 2021, un credito d’imposta pari alle eventuali minusvalenze derivanti dagli investimenti qualificati effettuati entro il 31 dicembre 2021, a condizione che gli stessi siano detenuti per almeno cinque anni.

L’Agenzia delle Entrate ritiene che il requisito temporale debba essere rispettato in relazione alla attività finanziaria relativamente alla quale si realizza la minusvalenza.

Pertanto, non concorrono alla determinazione del credito d’imposta eventuali minusvalenze derivanti dalla cessione di strumenti che sono detenuti a seguito di reinvestimenti di somme derivanti da strumenti rimborsati, entro il quinquennio.

Il credito non può superare il 20% dell’intera somma destinata a investimenti qualificati fino al momento di realizzazione della minusvalenza ed è utilizzabile in dieci quote annuali di pari importo, nelle dichiarazioni dei redditi, a partire da quella relativa al periodo d’imposta in cui le minusvalenze, perdite e differenziali negativi si considerano realizzati, o in compensazione tramite F24.

Fonte: FiscoOggi