Scadenze tributarie: rinvio in Gazzetta Ufficiale

Sulle scadenze tributarie, il Decreto n. 3/2021 – pubblicato su Gazzetta n. 11 del 15.1.2021 – prevede il rinvio con l’ulteriore differimento, dal 31 dicembre 2020 al 31 gennaio 2021, dei termini previsti per la notifica degli atti di accertamento, di contestazione, di irrogazione delle sanzioni, di recupero dei crediti di imposta, di liquidazione e di rettifica e liquidazione, nonché degli altri atti tributari elencati dall’articolo 157 del Dl 34/2020.

Il decreto appena pubblicato – anticipato da Redigo.info – fissa al 31 gennaio 2021 il termine finale di scadenza dei versamenti derivanti da cartelle di pagamento, nonché dagli avvisi esecutivi, relativi alle entrate tributarie e non, sospesi dall’articolo 68, comma 1, del “Cura Italia”, termine che era stabilito al 31 dicembre 2020: quindi la sospensione dei versamenti opera fino alla data del 31 gennaio 2021.

Differisce anche, dal 31 dicembre 2020 al 31 gennaio 2021, la scadenza della sospensione degli obblighi di accantonamento derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati dall’agente della riscossione e dagli altri soggetti titolati, aventi ad oggetto le somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza.

Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati nel periodo dal 1° gennaio al 15 gennaio 2021 e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici.

Restano comunque acquisiti, per quanto attiene ai versamenti eventualmente eseguiti nello stesso periodo, gli interessi di mora, le sanzioni e le somme aggiuntive già corrisposti e restano fermi gli accantonamenti effettuati e restano definitivamente acquisite e non sono rimborsate le somme accreditate nel suddetto periodo.

Scadenze tributarie, mini-proroga dell’imposta sui servizi digitali

Il Dl 3/2021, all’articolo 2, inoltre, stabilisce la mini-proroga per l’imposta sui servizi digitali, spostando di 30 giorni i termini ordinari.

Per la prima applicazione dell’imposta, riferita all’anno 2020, il versamento per le imprese interessate andrà effettuato entro il 16 marzo 2021 (e non entro il 16 febbraio) e la prima dichiarazione dovrà essere inviata all’Agenzia delle entrate entro il prossimo 30 aprile (e non entro il 31 marzo).