Cartelle esattoriali: scadenza rinviata al 31 gennaio 2021

Il Consiglio dei Ministri ha approvato un decreto-legge che introduce misure urgenti in materia di accertamento, riscossione, nonché adempimenti e versamenti tributari.

Da relativo comunicato stampa CdM n. 91 (15 gennaio 2021) apprendiamo che il testo prevede l’ulteriore differimento, dal 31 dicembre 2020 al 31 gennaio 2021, dei termini previsti per la notifica degli atti di accertamento, di contestazione, di irrogazione delle sanzioni, di recupero dei crediti di imposta, di liquidazione e di rettifica e liquidazione, nonché degli altri atti tributari elencati dall’articolo 157 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.

Cartelle di pagamento

Stesso termine finale di scadenza (31 gennaio 2021) riguarda i versamenti derivanti da cartelle di pagamento e dagli avvisi esecutivi previsti dalla legge, relativi alle entrate tributarie e non, sospesi dall’articolo 68, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, termine attualmente stabilito al 31 dicembre 2020.

Per effetto di tale intervento, la sospensione degli stessi versamenti opera senza soluzione di continuità dalla data iniziale della stessa (21 febbraio 2020 per i debitori con residenza/sede operativa/sede legale nei comuni della prima “zona rossa”, 8 marzo 2020 per tutti gli altri) alla data del 31 gennaio 2021. 

Viene anche differita, dal 31 dicembre 2020 al 31 gennaio 2021, la scadenza della sospensione degli obblighi di accantonamento derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati dall’agente della riscossione e dagli altri soggetti titolati, aventi ad oggetto le somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza.

Restano comunque acquisiti, per quanto attiene ai versamenti eventualmente eseguiti nello stesso periodo, gli interessi di mora, le sanzioni e le somme aggiuntive già corrisposti. Restano fermi gli accantonamenti effettuati e restano definitivamente acquisite, non sono rimborsate, le somme accreditate nel suddetto periodo.

Infine, il decreto prevede, in sede di prima applicazione, il rinvio del termine:

– per i versamenti relativi all’imposta sui servizi digitali per il 2020 (dal 16 febbraio al 16 marzo 2021);

– per la presentazione della relativa dichiarazione (dal 31 marzo 2021 al 30 aprile 2021).