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  Fisco  L’imposta sui servizi digitali ha le regole operative
Fisco

L’imposta sui servizi digitali ha le regole operative

redazioneredazione—Gennaio 16, 2021
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Regole operative per l’imposta sui servizi digitali in dieci paragrafi di un nuovo provvedimento agenziale del 15 gennaio 2021.

L’imposta con aliquota del 3% sui ricavi derivanti da servizi digitali realizzati da imprese è stata introdotta dall’articolo 1, commi da 35 a 50, della Legge n. 145/2018 ed è entrata in vigore il 1° gennaio 2020.

La Legge n. 160/2019 ne ha poi modificato parzialmente l’impianto normativo, lasciando inalterato il rinvio a uno o più provvedimenti
del direttore dell’Agenzia delle entrate per la definizione delle modalità applicative delle disposizioni relative all’imposta sui servizi digitali.

L’imposta sui servizi digitali in 10 punti

Il provvedimento del 15 gennaio 2021, dando attuazione alla Legge appena citata, prevede quanto segue.

Se il punto 1 dà alcune definizioni, il punto 2 individua, invece, l’ambito oggettivo dell’imposta istituita, con evidenziazione dei servizi digitali esclusi.

Al punto 3 vengono regolamentate le modalità di determinazione della base imponibile e dell’imposta sui servizi digitali.

Il punto 4 individua i criteri di collegamento con il territorio dello Stato.

Il punto 5 riguarda il versamento dell’imposta. In particolare, per quanto concerne l’aspetto relativo agli obblighi di versamento, è stabilito che i soggetti passivi dell’imposta sono tenuti al versamento entro il 16 febbraio dell’anno solare successivo a quello in cui sono realizzati i ricavi imponibili.

L’imposta è versata con le modalità di cui all’articolo 17 del dlgs n. 241/1997, mentre i codici tributo per il versamento dell’imposta e le istruzioni per la compilazione del modello di pagamento verranno indicati e istituiti con separata risoluzione dell’Agenzia delle entrate.

Il successivo punto 6 attiene agli adempimenti dichiarativi, evidenziando che la dichiarazione sia presentata entro il 31 marzo dell’anno solare successivo a quello in cui sono realizzati i ricavi imponibili e demandando a un separato Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate l’approvazione del relativo modello di dichiarazione dell’imposta sui servizi digitali con le relative istruzioni.

In sede di prima applicazione:

1. l’imposta dovuta per le operazioni imponibili nell’anno 2020 è versata entro il 16 marzo 2021;

2. la relativa dichiarazione è presentata entro il 30 aprile 2021.

Il punto 7 regola gli obblighi strumentali ai fini dell’adempimento delle disposizioni in materia di imposta sui servizi digitali.

Nello specifico, i soggetti passivi dell’imposta provvedono mediante il proprio codice fiscale rilasciato dall’Amministrazione finanziaria
italiana, mentre i soggetti passivi non residenti che non siano in possesso del codice fiscale devono richiederne l’attribuzione all’Agenzia delle entrate utilizzando i modelli già in uso per le persone fisiche e per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

Tuttavia, se i soggetti passivi sono stabiliti in uno Stato non collaborativo e non hanno una stabile organizzazione in Italia, sono tenuti a nominare un rappresentante fiscale.

Vengono, inoltre, dettate le modalità di designazione di una società del gruppo ai fini dell’adempimento degli obblighi dichiarativi e di versamento.

Il punto 8 del provvedimento disciplina gli obblighi contabili in capo ai soggetti passivi dell’imposta.

Il punto 9 del provvedimento disciplina la responsabilità solidale dei soggetti residenti per l’assolvimento degli obblighi di versamento dell’imposta sui servizi digitali da parte di soggetti passivi non residenti, diversi da quelli stabiliti in un Paese non collaborativo e senza una stabile organizzazione nel territorio italiano, facenti parte del medesimo gruppo.

Infine, in relazione ai rimborsi, il punto 10 del provvedimento dispone che le eccedenze di versamento dell’imposta sono richieste tramite la dichiarazione e che in tali casi i rimborsi sono disposti con le modalità di cui al decreto del MEF 22 novembre 2019.

Viene, altresì, chiarito che qualora non sussista l’obbligo di presentazione della dichiarazione, il rimborso è richiesto tramite istanza da presentare, per i soggetti residenti, al competente ufficio dell’Agenzia delle entrate individuato in base al domicilio fiscale e, per i soggetti non residenti, all’indirizzo di posta elettronica dell’Agenzia delle entrate, Centro Operativo di Pescara, entrate.isd@agenziaentrate.it, entro il termine di decadenza di cui all’articolo 21 del dlgs n. 546/1992.

Per i soggetti passivi dell’imposta non residenti, stabiliti in Stati non collaborativi e senza stabile organizzazione in Italia, il provvedimento dispone che questi devono presentare istanza di rimborso attraverso il rappresentante fiscale, mentre nel caso di soggetti passivi dell’imposta appartenenti ad un gruppo, che si sono avvalsi della facoltà della designazione, la richiesta può essere presentata attraverso la società designata.

Se la designazione è venuta meno o il soggetto non residente non si avvale più del rappresentante fiscale, il provvedimento dispone che l’istanza di rimborso possa essere presentata direttamente dal soggetto passivo interessato.

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