Agenzia delle Entrate: le scadenze del 20 gennaio

Le scadenze fiscali del prossimo 20 gennaio riguardano i seguenti adempimenti.

Bollo e-fatture.

Chi è obbligato ad assolvere l’imposta di bollo sulle fatture elettroniche emesse nel quarto trimestre dell’anno, deve procedere al relativo pagamento mediante il servizio presente nell’area riservata del soggetto passivo Iva sul sito dell’Agenzia delle entrate, con addebito su conto corrente bancario o postale, oppure utilizzando il modello F24 predisposto dall’Agenzia con modalità esclusivamente telematica oppure, per gli enti pubblici, con modello F24Ep. Questi i codici tributo da utilizzare:

  • 2524   imposta di bollo sulle fatture elettroniche – quarto trimestre
  • 2525   imposta di bollo sulle fatture elettroniche – sanzioni
  • 2526   imposta di bollo sulle fatture elettroniche – interessi.

N.B.: Le fatture elettroniche per le quali è obbligatorio l’assolvimento dell’imposta di bollo devono riportare specifica annotazione di assolvimento dell’imposta ai sensi del Dm 17 giugno 2014.

Misuratori fiscali – Trasmissione dati

I fabbricanti di misuratori fiscali e i laboratori di verificazione periodica abilitati devono trasmettere telematicamente all’Anagrafe tributaria i dati identificativi delle operazioni di verifica periodica effettuate nel trimestre precedente.

Regime Iva Moss – Comunicazione

I soggetti passivi domiciliati o residenti fuori dell’Ue, non stabiliti né identificati in alcuno Stato membro dell’Unione (operatori extracomunitari) che effettuano prestazioni di servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione o elettronici nei confronti di committenti non soggetti passivi d’imposta domiciliati o residenti nell’Unione europea e che si avvalgono del regime speciale previsto dagli articoli 74-quinquies del Dpr n. 633/1972, devono trasmettere, esclusivamente in via telematica, la dichiarazione relativa alle operazioni effettuate nel trimestre precedente e versare l’Iva dovuta.

L’obbligo di comunicazione sussiste anche qualora non siano state effettuate operazioni. L’Iva dovuta va versata a mezzo bonifici bancari o postali tramite la Banca d’Italia.

Fonte: FiscoOggi