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Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC), con l’informativa n. 99 del 21 luglio 2026, ha fornito importanti chiarimenti sulla disciplina relativa alla verifica della regolarità fiscale e contributiva nei pagamenti effettuati dalla Pubblica Amministrazione in favore degli esercenti arti e professioni.
La nota prende in esame le novità introdotte dall’art. 1, comma 725, della Legge n. 199/2025 (Legge di Bilancio 2026), che dal 15 giugno 2026 ha inserito il comma 1-ter nell’art. 48-bis del d.P.R. n. 602/1973. Nella formulazione originaria, la disposizione prevedeva l’obbligo di verifica per tutti i pagamenti destinati ai professionisti, indipendentemente dal loro importo e dall’entità del debito iscritto a ruolo.
Successivamente, il quadro normativo è stato modificato dall’art. 2-ter del Decreto-Legge n. 38/2026, convertito dalla Legge n. 88/2026. La nuova disciplina stabilisce che il blocco del pagamento opera esclusivamente quando il debito iscritto a ruolo risulta pari o superiore a 5.000 euro. In presenza di tale condizione, la Pubblica Amministrazione trattiene la quota corrispondente all’inadempienza e la versa direttamente all’Agenzia delle Entrate, corrispondendo al professionista soltanto l’eventuale importo residuo.
Per effettuare i controlli, le amministrazioni possono utilizzare il servizio telematico “Verifica Inadempimenti” dell’Agenzia delle Entrate, aggiornato dal 15 giugno 2026 per gestire le nuove verifiche previste dal comma 1-ter. Il sistema rilascia entro cinque giorni la liberatoria oppure le indicazioni operative per procedere allo scomputo delle somme dovute.
L’Informativa precisa inoltre che la registrazione della fattura del professionista non subisce modifiche. Solo nel caso in cui venga accertata un’inadempienza sarà necessario effettuare le opportune sistemazioni contabili mediante l’utilizzo delle partite di giro, assicurando così la corretta imputazione dei pagamenti.

