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  Fisco  Fattura elettronica. Agenzia Entrate sulla numerazione
Fisco

Fattura elettronica. Agenzia Entrate sulla numerazione

redazioneredazione—Novembre 2, 2020
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Fattura elettronica: dal 1° gennaio 2013, le fatture devono essere numerate con un numero progressivo in grado di identificarle in modo univoco ma senza più la necessità di osservare la sequenzialità per anno solare. Così, ogni anno si ricomincia dalla fattura n. 1.

L’ordinamento interno è in linea con le indicazioni europee, secondo le quali la fattura deve contenere:

– la data di emissione e

– un numero progressivo, con una o più serie, che identifichi la fattura senza possibilità di sovrapposizioni con altri documenti dello stesso genere.

Fattura elettronica: modalità di numerazione

In merito, la risoluzione AdE n. 1/2013 ha aperto la strada a qualsiasi modalità di numerazione purché garantisca i suddetti criteri, che non devono necessariamente essere legati alla collocazione temporale della fattura.

Infatti, la numerazione può proseguire per tutta la vita dell’attività, senza ricominciare allo scadere dell’anno solare.

Prendiamo qui spunto dalla risposta n. 505/E/2020, per rammentare alcune direttrici operative che la circolare n. 14 del 2019 ha dettato sulla e-fattura.

Fattura elettronica: soggetti coinvolti

Punto di partenza è la regola generale in tema di operazioni rilevanti ai fini Iva: dal 1° gennaio 2019, se una fattura va emessa, la stessa deve essere elettronica tramite Sdi.

A tale regola, che riguarda tutte le operazioni Iva tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio Italiano, fanno eccezione coloro che:

a) pur non tenuti, possono comunque emettere fatture elettroniche via Sdi.

b) hanno il divieto di fatturare elettronicamente via Sdi.

Fattura elettronica: tempi e modi

Termine di emissione: dal 1° luglio 2019, in base all’articolo 21 del decreto Iva, potrà essere successivo (di non oltre 10 giorni) rispetto all’effettuazione dell’operazione, pena, tuttavia, la necessità di indicare in fattura, quando diverse, entrambe le date (prestazione ed emissione).

La data da riportare nel relativo campo “Data” della sezione “Dati Generali” del file, è sempre una sola, ossia quella di effettuazione dell’operazione, risultando l’emissione attestata dallo Sdi, dunque non bisognosa di un’ulteriore autonoma indicazione (come deve avvenire, invece, per le fatture analogiche e per quelle elettroniche extra Sdi).

Seguendo i medesimi criteri, qualora nel corso di un mese vengano effettuate più operazioni nei confronti dello stesso soggetto, documentate in un’unica fattura elettronica tramite Sdi, sarà possibile indicare una sola data, ossia quella dell’ultima operazione.

All’emissione seguirà l’annotazione nei registri Iva che il legislatore ha reso possibile, con decorrenza dal 24 ottobre 2018, “entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni e con riferimento allo stesso mese di effettuazione delle operazioni”.

L’imposta di bollo

In tema di imposta di bollo, per stabilire se una fattura o un documento vadano assoggettati al bollo, deve farsi riferimento al relativo testo unico (Dpr n. 642/1972), alla tariffa allo stesso allegata e ai chiarimenti forniti dall’Amministrazione finanziaria: la fattura elettronica scartata dallo Sdi, quindi non emessa, non è da sottoporre a imposta; il pagamento del bollo prescinde dal fatto che l’obbligato sia un soggetto passivo Iva; vige sempre la solidarietà tra tutte le parti (cedente/prestatore e cessionario/committente) coinvolte nell’emissione delle fatture o che ne fanno uso.

La conservazione e la consultazione delle fatture emesse

Conservazione – L’adesione all’apposito servizio offerto dall’AdE garantisce per 15 anni, salvo revoca del contribuente, una conservazione delle fatture elettroniche transitate dallo Sdi, valida a ogni effetto (non solo tributario) – indipendentemente dalla circostanza che il transito sia avvenuto su base volontaria o per obbligo.

Consultazione – Il servizio dell’AdE consente la consultazione delle copie conformi all’originale delle fatture transitate nello Sdi e di una parte dei dati fiscalmente rilevanti di cui all’articolo 21 del decreto Iva (“dati fattura”).

La consultazione, possibile solo previa adesione al servizio stesso, potrà avvenire, per i soggetti passivi d’imposta, all’interno dell’area riservata del sito dell’Agenzia, dal 1° luglio 2019 e sino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di ricezione da parte dello Sdi, con cancellazione entro i trenta giorni successivi.

Aspetto sanzionatorio

Chi viola gli obblighi inerenti alla documentazione e alla registrazione di operazioni imponibili ai fini Iva, ovvero all’individuazione di prodotti determinati, è punito con la sanzione amministrativa compresa fra il novanta e il centoottanta per cento dell’imposta relativa all’imponibile non correttamente documentato o registrato nel corso dell’esercizio.

Alla stessa sanzione, commisurata all’imposta, è soggetto chi indica nella documentazione o nei registri una imposta inferiore a quella dovuta.

La sanzione è dovuta nella misura da euro 250 a euro 2.000 quando la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo.

La recente risposta n. 5050/2020 cui torniamo, aggiunge che l’ordine sequenziale dei documenti è essenziale per predisporre, dal 1° gennaio 2021, le bozze precompilate, ai fini Iva, dei registri, delle liquidazioni periodiche e della dichiarazione annuale. 

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