Imposta sui servizi digitali: provvedimento AdE in consultazione

La Rivista dell’Agenzia delle Entrate ci avvisa di uno schema di provvedimento del 16 dicembre 2020 per la consultazione pubblica degli interessati, sulle prime regole operative dell’imposta sui servizi digitali, introdotta dal Bilancio per il 2019 sui ricavi derivanti da determinati servizi digitali realizzati da soggetti esercenti attività d’impresa (come la pubblicità sui siti).

Osservazioni e proposte potranno pervenire entro il prossimo 31 dicembre all’indirizzo e-mail div.contr.internazionale@agenziaentrate.it.

Lo schema di provvedimento ha due allegati:

1. il prospetto analitico delle informazioni sui ricavi e sugli elementi quantitativi utilizzati per calcolare l’imposta;

2. le rilevazioni contabili devono essere integrate da una relazione denominata “Nota esplicativa delle informazioni sui ricavi e sugli elementi quantitativi utilizzati per calcolare l’imposta”, da redigere annualmente entro il termine di presentazione della dichiarazione.

Imposta sui servizi digitali: modalità applicative

Si tratta di un’imposta del 3% sui ricavi annualmente prodotti derivanti da determinati servizi digitali realizzati da soggetti esercenti attività d’impresa prevista dall’articolo 1, commi da 35 a 50, della Legge n. 145/2018.

La norma, ispirata alla proposta di direttiva Com (2018) 148 final, presentata nell’ambito di un pacchetto di misure per la tassazione equa dell’economia digitale predisposto dalla Commissione Ue in attesa di soluzioni definitive di carattere internazionale, è entrata in vigore lo scorso 1° gennaio.

Con lo schema di  provvedimento in dieci punti, prendono forma le modalità applicative del nuovo tributo.

Il primo individua il significato dei termini ricorrenti, che circoscrivono il campo d’azione dell’imposta;

Nei punti successivi delinea l’ambito oggettivo dell’imposta istituita, inquadrando i servizi digitali “colpiti”, con evidenza di quelli esclusi; regolamenta le modalità di determinazione della base imponibile e dell’imposta e come versarla. A tal proposito: i soggetti passivi sono tenuti al pagamento, da effettuare tramite modello F24, entro il 16 febbraio dell’anno solare successivo a quello in cui sono realizzati i ricavi imponibili (a breve l’Agenzia istituirà gli appositi codici tributo).

Il documento specifica che un ricavo è imponibile quando il servizio digitale è fruito da utenti mediante l’utilizzo di un dispositivo localizzato nel territorio nello Stato, il quale si considera tale sulla base dell’indirizzo di protocollo internet (IP) del dispositivo stesso o, in mancanza, con ricorso ad altro metodo di geolocalizzazione.

Imposta sui servizi digitali: obblighi dichiarativi

Nella bozza di provvedimento si legge che la dichiarazione va presentata entro il 31 marzo dell’anno solare successivo a quello in cui sono realizzati i ricavi imponibili (l’AdE approverà il modello idoneo, con le relative istruzioni, a mezzo di un documento di prassi).

Inoltre, lo schema online regola gli obblighi strumentali ai fini dell’adempimento: nello specifico, i contribuenti residenti utilizzano il proprio codice fiscale rilasciato dall’amministrazione finanziaria italiana, mentre i soggetti non residenti, che non sono in possesso del codice fiscale, devono richiederne l’attribuzione all’AdE, servendosi dei modelli ad hoc. Se i contribuenti sono stabiliti in uno Stato non collaborativo e non hanno una stabile organizzazione in Italia, devono nominare un rappresentante fiscale nel Paese.

Gli interessati sono tenuti a un’apposita contabilità per rilevare mensilmente le informazioni sui ricavi imponibili e gli elementi quantitativi utilizzati ogni mese per il calcolo delle proporzioni.