Consolidato. Qual è il corretto utilizzo delle perdite fiscali?

Il quesito posto all’Agenzia nella risposta n. 639/2020 riguarda la corretta modalità di utilizzo delle perdite fiscali ai fini della determinazione della base imponibile dell’addizionale Ires per gli enti creditizi e finanziari in caso di adesione alla tassazione di gruppo.

La legge n. 208/2015 ha introdotto un’addizionale dell’aliquota Ires del 3,5%, alla quale i contribuenti che hanno esercitato l’opzione per il regime di tassazione di gruppo assoggettano autonomamente il proprio reddito imponibile provvedendo al relativo versamento.

Verso i soggetti passivi dell’addizionale Ires che rientrano nel perimetro di un consolidato fiscale, sia in qualità di controllanti che di controllati, l’aliquota incrementale Ires dovrà pertanto essere applicata autonomamente su base individuale, non confluendo nella tassazione complessiva globale della fiscal unit.

Consolidato. Corretta determinazione delle perdite

Quanto sopra premesso, riguardo alla determinazione della perdita utile ai fini dell’addizionale Ires, in pratica idonea a ridurne la base imponibile, l’Agenzia torna alla circolare n. 35/E/2010, la quale chiarisce che:

a) le perdite relative a periodi d’imposta anteriori all’opzione per il consolidato nazionale restano nella disponibilità di ciascun soggetto partecipante che le potrà utilizzare (secondo l’articolo 84 del Tuir) a scomputo del proprio reddito imponibile Ires, anche ai fini dell’addizionale;

b) le perdite subite da ciascun soggetto partecipante alla tassazione di gruppo nei periodi d’imposta di validità della relativa opzione devono essere trasferite alla fiscal unit per determinare il relativo imponibile Ires di gruppo da assoggettare ad aliquota ordinaria e sono utilizzate autonomamente da ciascun soggetto per abbattere i propri imponibili da assoggettare all’addizionale Ires.

Circostanze, queste, che permettono di assoggettare il contribuente alla stessa tassazione di addizionale, indipendentemente dalla circostanza che abbia o meno aderito al regime del consolidato nazionale, consentendo alla società che ha aderito al consolidato di poter utilizzare sia le perdite fiscali pregresse non trasferite al consolidato sia quelle trasferite al regime di tassazione di gruppo.

In particolare:

1) le perdite trasferite al consolidato prima del periodo d’imposta di introduzione dell’addizionale (ante 2017) potranno essere utilizzate per il calcolo dell’addizionale solo se non utilizzate dalla fiscal unit nei periodi precedenti al periodo d’imposta di entrata in vigore dell’addizionale (ossia ante 2017);

2) le perdite trasferite al consolidato dopo il periodo d’imposta di introduzione dell’addizionale potranno essere utilizzate per il calcolo dell’addizionale anche se utilizzate dalla fiscal unit.