Ulteriori detrazioni fiscali in Gazzetta
In Gazzetta Ufficiale n. 323, serie generale del 31 dicembre 2020, il decreto legge n. 182 del 31 dicembre 2020 sostituisce integralmente il comma 8, articolo 1, della Legge di Bilancio per il 2021 (legge n. 178/2020), stabilizzando le ulteriori detrazioni fiscali per i redditi di lavoro dipendente e assimilati previste dall’articolo 2 del Dl n. 3/2020.
Ulteriori detrazioni fiscali alle prestazioni rese da luglio a dicembre
Alla luce delle modifiche che il decreto apporta, le ulteriori detrazioni definite dal comma 1 della suddetta norma sono applicabili per le prestazioni rese dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2020.
Si tratta della ulteriore detrazione dall’imposta lorda, rapportata al periodo di lavoro, di importo pari a:
a) 480 euro, aumentata del prodotto tra 120 euro e l’importo corrispondente al rapporto tra 35.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 7.000 euro, se l’ammontare del reddito complessivo è superiore a 28.000 euro ma non a 35.000 euro;
b) 480 euro, se il reddito complessivo é superiore a 35.000 euro ma non a 40.000 euro; la detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 40.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l’importo di 5.000 euro.
Viene, inoltre, integralmente sostituito il comma 2 dello stesso articolo 2 del Dl n. 3/2020: l’intervento comporta la determinazione di ulteriori detrazioni fiscali per le ipotesi previste dal menzionato comma 1, che scattano dal 1° gennaio 2021.