Lavoratori impatriati, chiarito il regime speciale
Al nuovo regime agevolativo dei lavoratori che trasferiscono la residenza in Italia, c.d. “impatriati”, la corposa circolare n. 33/E/2020 dedica numerosi paragrafi interpretativi.
Lavoratori impatriati: aspetti oggettivo e soggettivo
Sono agevolabili i redditi:
– di lavoro dipendente e assimilati;
– di lavoro autonomo e di impresa,
prodotti dai lavoratori che:
– non siano stati residenti in Italia nei due periodi di imposta precedenti il rimpatrio;
– trasferiscono la residenza fiscale nel Paese;
– si impegnano a risiedervi per almeno due anni, svolgendo attività lavorativa prevalentemente nel territorio italiano.
L’agevolazione è rivolta, altresì:
– ai laureati, italiani e non, che abbiano svolto all’estero “continuativamente” un’attività di lavoro fuori dall’Italia negli ultimi ventiquattro mesi precedenti il rimpatrio;
– a coloro che, sempre per il medesimo periodo, abbiano svolto attività di studio al fine di conseguire una laurea o un titolo post lauream e che trasferiscano in Italia la residenza fiscale per svolgervi attività lavorativa.
L’esenzione
La percentuale di tassazione del reddito prodotto in Italia passa dal 50 al 30%, ed è ulteriormente ridotta al 10% per chi trasferisce la residenza in alcune Regioni del Centro-Sud Italia.
La decorrenza
La decorrenza del nuovo regime speciale di esenzione si applica, a decorrere dal 2019, nei confronti dei soggetti che trasferiscono la residenza in Italia dal 30 aprile 2019.
Per chi è rientrato tra il 30 aprile e il 2 luglio 2019
La normativa più favorevole si applica anche nei confronti di coloro che sono rientrati in Italia a partire dal 30 aprile 2019, i quali, in assenza della previsione normativa, avrebbero comunque goduto dell’agevolazione in questione, ma nella versione meno favorevole (detassazione del 50% e non del 30% del reddito prodotto in Italia).
Questa previsione corregge un’evidente disparità di trattamento tra i soggetti che sarebbero rientrati in Italia a decorrere dal 3 luglio 2019 e quelli già rientrati dal 30 aprile 2019, che per circa due mesi sarebbero rimasti esclusi dalla normativa più favorevole.
Tuttavia, i soggetti che hanno trasferito la residenza fiscale in Italia dal 30 aprile 2019 al 2 luglio 2019, in presenza di tutti i requisiti previsti dalla norma, possono avvalersi dell’agevolazione nella minore misura del 50%, in attesa del decreto del ministero dell’Economia e delle Finanze con cui sono stabiliti i criteri per la richiesta di accesso alle prestazioni del “fondo controesodo”.
Lavoratori impatriati: periodo di applicazione del beneficio
La durata del beneficio, fissata in cinque periodi di imposta, viene estesa per ulteriori cinque periodi di imposta (con tassazione del 50% del reddito negli ulteriori cinque periodi), se il lavoratore:
ha un figlio minorenne o a carico;
acquista un immobile residenziale successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti il trasferimento stesso;
ha almeno tre figli minorenni o a carico (in questo caso la percentuale di tassazione si riduce al 10% negli ulteriori cinque periodi di imposta).