Bonus pubblicità: dichiarazione sostitutiva posticipata
La presentazione della dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti pubblicitari realizzati nel 2020 salta la scadenza di gennaio 2021.
Imprese, lavoratori autonomi, enti non commerciali che hanno presentato, per quest’anno, la comunicazione per l’accesso al credito d’imposta pubblicità potranno dichiarare gli investimenti effettivamente realizzati nel 2020 dall’8 gennaio all’8 febbraio 2021.
Le funzionalità per inviare la dichiarazione sostitutiva al dipartimento per l’Informazione e l’Editoria della presidenza del Consiglio dei ministri sono disponibili nell’area riservata dell’Agenzia delle entrate (accessibile con le credenziali Spid, Entratel e Fisconline) o con la Carta nazionale dei servizi (Servizi per → Comunicare→ Credito d’imposta investimenti pubblicitari).
Durante il periodo di presentazione sarà possibile sostituire gli effetti di una dichiarazione già inviata previa trasmissione di una rinuncia al credito d’imposta richiesto con la precedente comunicazione.
Bonus pubblicità, misura agevolativa estesa
Il c.d. “bonus pubblicità” come ridisegnato dal decreto “Rilancio” (Dl n. 34/2020), è concesso nella misura del 50% del valore degli investimenti effettuati (in ogni caso entro i limiti del regime “de minimis” previsto dai Regolamenti europei).
Rispetto alla disciplina a “regime”, pertanto, è venuto meno il requisito dell’incremento superiore di almeno l’1% rispetto al valore degli investimenti effettuati, sugli stessi mezzi d’informazione, nell’anno precedente.
Inoltre la misura agevolativa, inizialmente disposta per la pubblicità sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, è stata estesa anche agli investimenti sulle emittenti televisive e radiofoniche nazionali non partecipate dallo Stato.
Il beneficio, per il 2020, è concesso nel limite di 50 milioni di euro per gli investimenti pubblicitari effettuati sui giornali quotidiani e periodici, anche online, e nel limite di 35 milioni di euro per gli investimenti pubblicitari effettuati sulle emittenti televisive e radiofoniche locali e nazionali, analogiche o digitali, non partecipate dallo Stato.
Il credito d’imposta sarà riconosciuto con provvedimento pubblicato sul sito istituzionale del dipartimento per l’Informazione e l’Editoria, e potrà essere utilizzato unicamente in compensazione, a partire dal quinto giorno lavorativo successivo alla pubblicazione, presentando il modello F24 esclusivamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate, con codice tributo “6900” istituito dall’Agenzia delle entrate.