Bonus pubblicità 2020: pubblicato elenco richiedenti

Sul sito internet del Dipartimento per l’informazione e l’editoria è pubblicato l’elenco dei richiedenti il credito d’imposta sugli investimenti pubblicitari per l’anno 2020.

Ogni nominativo è affiancato dall’importo teoricamente fruibile da ognuno, con l’indicazione della percentuale provvisoria di riparto in base ai fondi stanziati.

Il secondo step per accedere al bonus è la conferma della “prenotazione” attraverso la “dichiarazione sostitutiva” degli investimenti agevolabili effettuati quest’anno.

Bonus pubblicità: aspetti temporali

La trasmissione va effettuata tra il 1° e il 31 gennaio 2021, con le stesse modalità e lo stesso modello (barrando la casella corrispondente alla comunicazione) utilizzati in occasione della “comunicazione per l’accesso”; quindi, tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate, dall’apposita procedura dell’area riservata “Servizi per”, alla voce “Comunicare”, accessibile con le credenziali Spid, Entratel e Fisconline o Carta nazionale dei servizi (Cns).

L’elenco dei beneficiari effettivi sarà redatto in seguito all’esame delle dichiarazioni sostitutive.

Bonus pubblicità: aspetto risorse

Le somme provvisoriamente assegnate ai richiedenti sono state determinate sulla base del tetto di spesa per l’anno 2020, pari a 85 milioni di euro, di cui 50 milioni per gli investimenti pubblicitari effettuati sui giornali quotidiani e periodici, anche online, e 35 milioni per gli investimenti pubblicitari sulle emittenti televisive e radiofoniche locali e nazionali, analogiche o digitali, non partecipate dallo Stato.

Poiché le risorse disponibili sono risultate inferiori al totale del credito di imposta richiesto, si è reso necessario effettuare la ripartizione in misura proporzionale agli importi richiesti, con percentuale del 14,8% per gli investimenti sulla stampa, del 6,5% per investimenti sulle radio e televisioni e con una percentuale compresa tra il 6,5% e il 14,8% nel caso di investimenti su entrambi i canali.

Bonus pubblicità: aspetti normativi (con eccezioni)

Il credito d’imposta, istituito dall’articolo 57-bis del Dl n. 50/2017, spetta, a regime, per gli investimenti pubblicitari incrementali, con surplus minimo dell’1% rispetto agli analoghi investimenti dell’anno precedente, effettuati da:

a. imprese;

b. lavoratori autonomi;

c. enti non commerciali

sulla stampa (giornali quotidiani e periodici, locali e nazionali) e sulle emittenti radio-televisive a diffusione locale.

L’agevolazione è concessa nel limite massimo dello stanziamento annualmente previsto e nei limiti dei regolamenti dell’Unione europea in materia di aiuti “de minimis”.

Tuttavia, con il decreto “Rilancio” (articolo 186, Dl n. 34/2020) la misura è stata “ritoccata” a tempo per sostenere il settore editoriale in crisi, anch’esso, a causa della pandemia: per il solo 2020 il credito d’imposta è concesso nella misura unica del 50% (anziché 75%) del valore degli investimenti effettuati, sempre nel rispetto dei limiti dei regolamenti dell’Unione europea in materia di aiuti “de minimis”, a prescindere dall’incremento minimo dell’1% rispetto agli investimenti 2019, quale requisito per l’accesso all’agevolazione.

Inoltre, limitatamente al 2020, possono usufruirne le imprese o i lavoratori autonomi e gli enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie, sulla stampa quotidiana e periodica, anche online, e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali e nazionali, analogiche o digitali, non partecipate dallo Stato, anche se il valore degli investimenti pubblicitari non è incrementale rispetto agli analoghi investimenti effettuati nell’anno precedente.

Il contributo, una volta assegnato definitivamente, potrà essere speso soltanto in compensazione presentando il modello di pagamento F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate, dal quinto giorno lavorativo successivo alla pubblicazione dell’elenco degli ammessi, indicando il codice tributo “6900”.