Covid-19. Accordo estende tutela dei lavoratori
Sottoscritto l’11 dicembre 2020 da FEDERCASSE e la FABI, la FIRST-CISL, la FISAC-CGIL, la SINCRA UGL CREDITO, la UILCA l’accordo per estendere, nel sistema del Credito Cooperativo, le tutele per le lavoratrici e i lavoratori, e le loro famiglie, in relazione alle assenze per motivi personali o familiari determinate dalla pandemia.
Covid-19 nazionale
Dalla data di sottoscrizione, vengono eccezionalmente integrate ed estese le casistiche e le modalità di fruizione della “Banca del Tempo Solidale” con la causale “Covid-19 nazionale”:
1- alle assenze delle Lavoratrici/Lavoratori legate alla necessità di assistere i propri figli con età fino ai 14 anni, posti in quarantena disposta dal dipartimento di prevenzione dell’ASL a seguito di contatto verificatosi all’interno del plesso scolastico, nonché nell’ambito dello svolgimento di attività sportive di base, e/o nel caso in cui sia stata disposta la sospensione dell’attività didattica in presenza, che non possano svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile, che abbiano esaurito la dotazione di ferie già maturate, della dotazione della banca delle ore, dei permessi ex-festività dei permessi ex art.118 ed ai riposi compensativi e che facciano ricorso all’utilizzo di congedi parentali di cui all’art.21-bis del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104 convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, come modificato dall’art. 22 del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137 – e all’art. 13 del D.L. 09 novembre 2020 n. 149 e ulteriori successivi provvedimenti legislativi in materia, ove possibile e ne ricorrano i requisiti, nonché in caso di ricorso volontario ai congedi parentali D.lgs. 151/2001 (Testo unico sulla maternità e paternità e successive modifiche e integrazioni).
Nello specifico, secondo l’accordo appena sottoscritto la Lavoratrice/il Lavoratore potrà richiedere l’accesso al beneficio della Banca del Tempo Solidale nella misura di 1 giornata di permesso ogni 2 giorni di congedo usufruiti, nei limiti massimi consentiti;
2- alle assenze delle Lavoratrici e dei Lavoratori che debbano assistere genitori in stato di fragilità sanitaria (es: condizione di rischio derivante da immunodepressione, da patologia oncologica, dallo svolgimento di terapie salvavita, patologie invalidanti) comprovata da idonea certificazione medica rilasciata da struttura pubblica, seppure non conviventi, e che abbiano esaurito la dotazione di ferie già maturate, della dotazione della “Banca delle ore”, dei permessi ex-festività, dei permessi ex art.118 e dei riposi compensativi;
3- alle assenze delle Lavoratrici e dei Lavoratori ricadenti nel periodo intercorrente tra la segnalazione, da parte degli stessi, al medico curante ed all’Azienda, di contatto stretto con una persona positiva ed il provvedimento di quarantena dell’Azienda Sanitaria/certificato di malattia emanato dal medico del Servizio Sanitario Nazionale (c.d. “periodo finestra”), per l’ipotesi in cui abbiano esaurito la dotazione di
ferie già maturate, della dotazione della banca delle ore, dei permessi ex-festività dei permessi ex art.118 ed ai riposi compensativi;
4- infine, alle assenze delle Lavoratrici/Lavoratori che pur non presentando più sintomi, continuano a risultare positivi al test molecolare per SARS-CoV-2 e, in caso di assenza di sintomatologia (fatta eccezione per ageusia/disgeusia e anosmia 4 che possono perdurare per diverso tempo dopo la guarigione) da almeno una settimana, non siano più coperti da certificato medico per malattia in quanto hanno terminato l’isolamento dopo 21 giorni dalla comparsa dei sintomi, per l’ipotesi in cui abbiano esaurito la dotazione di ferie già maturate, della dotazione della banca delle ore, dei permessi ex-festività dei permessi ex art.118 ed ai riposi compensativi.
Covid-19: criteri di fruizione della Banca del Tempo Solidale
A) La misura massima di fruibilità individuale dei permessi “Covid-19 nazionale” è pari a 10 giorni annui, eventualmente anche frazionabili in ore.
B) Le Parti individuano uno specifico ed ulteriore finanziamento alla causale “Covid-19” da parte delle Aziende, che debba almeno prevedere il versamento nella “Banca del Tempo“ di un giorno ogni tre giorni versati dai Lavoratori con causale “Covid-19 nazionale”, successivamente alla stipula dell’Accordo.
C) La fruizione con la causale “Covid-19 nazionale” potrà avvenire per un numero di ore accantonate in “Banca del Tempo Solidale” pari all’80% della dotazione in essere alla data di sottoscrizione dell’Accordo e di quella che tempo per tempo risulterà per tutta la durata dell’emergenza sanitaria.
D) La durata della Banca del Tempo Solidale di cui all’art. 94 bis del CCNL 9 gennaio 2019 è prorogata al 31 dicembre 2021, con riserva di valutare ulteriori proroghe; con riferimento alla disciplina dei permessi con causale “Covid19- nazionale” la durata sarà pari a quella dello stato di emergenza sanitaria.