Terzo settore: adeguamento statuti oltre scadenza

Per associazioni di promozione sociale, organizzazioni di volontariato ed enti riconosciuti come Onlus sarà possibile adeguare gli statuti alla disciplina contenuta nel D.Lgs. 117/17 anche dopo la scadenza del 31 ottobre 2020.

La conversione in Legge del D.L. 125/2020 ha infatti posticipato al 31 marzo 2021 il termine entro il quale poter aggiornare gli statuti al Codice del Terzo settore fruendo delle maggioranze “semplificate” proprie dell’assemblea in seduta ordinaria.

La medesima scadenza è stata prevista dal successivo comma 4-decies per gli adeguamenti statutari delle imprese sociali.

Terzo settore: rassicurazioni MLPS sulla scadenza

Il direttore del MLPS, pochi giorni prima della scadenza di ottobre 2020 aveva rassicurato enti e associazioni dichiarando che “la scadenza del 31 ottobre c’è, ma riguarda soltanto la possibilità di fare quell’operazione in modo semplificato. Chi non ce la farà potrà ancora farlo seguendo le procedure ordinarie. E il tempo c’è: diciamo ancora otto mesi […] Si tratta del termine entro cui gli enti possono modificare i loro statuti utilizzando la modalità alleggerita, cioè in pratica con l’approvazione di una maggioranza semplice, prevista dalla riforma proprio per facilitarli. Dopodiché potranno ancora farlo, utilizzando gli strumenti ordinari che in questi casi si utilizzano per modificare uno statuto. Cioè di norma l’approvazione in assemblea con maggioranza qualificata […] C’è tempo fino a quando non partirà la verifica dei requisiti richiesti per l’iscrizione nel Registro unico, il cui inizio è attualmente fissato per la fine del giugno prossimo. L’importante è che ci si faccia trovare in regola per allora”.

Terzo settore: il caso delle associazioni non riconosciute

Sulla forma dell’atto, un dubbio riguardava le associazioni non riconosciute che, però, presentano lo statuto redatto in forma di atto pubblico. In tal caso, il CNDCEC reputa importante verificare che l’ente non sia effettivamente soggetto a particolari disposizioni di legge che prevedono l’obbligatorietà di dotarsi di uno statuto in forma di atto pubblico, ma che questo si sia dotato dell’atto notarile per mera volontà degli associati.