Contratto di espansione precisato dall’INPS
L’INPS recepisce le indicazioni del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (MLPS)sull’esonero dall’obbligo di versamento del contributo addizionale per il datore di lavoro che accede al contratto di espansione nella circolare n. 143 del 2020.
Con la circolare n. 98 del 3 settembre 2020, emanata d’intesa con l’MLPS, l’Istituto ha illustrato i profili normativi e operativi inerenti all’applicazione dell’integrazione salariale e ha comunicato le disposizioni di prassi ed operative cui deve attenersi il datore di lavoro.
In particolare, INPS e MLPS hanno rilevato che all’integrazione salariale di cui all’art. 41, c. 7 del D.lgs n. 148/2015 sono applicabili le disposizioni relative alla disciplina del contributo addizionale di cui all’art. 5 del D.lgs n. 148/2015 e al termine di decadenza per il conguaglio
delle prestazioni erogate dal datore di lavoro di cui all’art. 7 del D.lgs n. 148/2015.
Contratto di espansione: contributo addizionale dovuto?
Con riferimento all’obbligo di versamento del contributo addizionale, la circolare n. 98/2020 specificava che per l’integrazione straordinaria connessa al contratto di espansione “l’azienda è tenuta al pagamento del contributo addizionale calcolato sulla retribuzione globale che sarebbe spettata ai lavoratori per le ore di lavoro non prestate”.
Al riguardo, la nuova circolare fa presente che, a seguito di ulteriori approfondimenti, il Ministero del Lavoro ha successivamente precisato che l’impresa che accede allo strumento del contratto di espansione deve considerarsi esonerata dall’obbligo di versamento del contributo addizionale.
Pertanto, le indicazioni fornite al paragrafo 4 della circolare n. 98/2020 sono superate.
Conseguentemente, per le integrazioni salariali riconducibili alla causale della riorganizzazione aziendale di cui all’articolo 21,
comma 1, lettera a), del D.lgs n. 148/2015, il datore di lavoro non è tenuto al versamento del contributo addizionale.
Il datore di lavoro potrà quindi procedere al recupero degli importi eventualmente già versati a tale titolo.
Restano, invece, sia le disposizioni in materia di decadenza di cui al più volte menzionato decreto legislativo, sia le indicazioni già fornite nella circolare n. 98/2020 in ordine agli aspetti legati all’ambito di applicazione dell’intervento di CIGS, alla natura e caratteristiche dello stesso e alla durata del trattamento.