NASpI: indennità di disoccupazione a più ipotesi

Un messaggio INPS (n. 4464/2020) fornisce chiarimenti circa l’ambito di applicazione della previsione – art. 14, c. 3 Dl n. 104/2020 (c.d. “Decreto Agosto”), convertito in Legge n. 126/2020 – in materia di accesso all’indennità di disoccupazione NASpI in ipotesi di risoluzione del rapporto di lavoro a seguito di accordo collettivo aziendale.

In linea generale, ai fini dell’accesso all’indennità, quale presupposto è richiesto che la cessazione del rapporto di lavoro sia intervenuta involontariamente e che quindi l’assicurato possa fare valere lo stato di disoccupazione involontario.

Ma a questo principio cardine il legislatore ha affiancato ipotesi di accesso che si differenziano dal licenziamento o dalla cessazione a seguito della scadenza del contratto a tempo determinato.

NASpI: indennità di disoccupazione a più ipotesi

In particolare, il D.Lgs. n. 22/2015 (art. 3, c. 2) ha previsto che l’indennità sia riconosciuta anche nelle ipotesi di dimissioni per giusta causa e di risoluzione consensuale intervenuta nell’ambito della procedura di conciliazione.

Oltre a ciò, a fronte delle ipotesi legislativamente previste, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con l’Interpello n. 13 del 2015, ha chiarito che non è ostativa al riconoscimento dell’indennità NASpI l’ipotesi di licenziamento con accettazione dell’offerta di conciliazione.

In più, anche nell’ipotesi di dimissioni a seguito del trasferimento del lavoratore ad altra sede della stessa azienda ricorre la giusta causa delle dimissioni qualora il trasferimento non sia sorretto da comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive e ciò indipendentemente dalla distanza tra la residenza del lavoratore e la nuova sede di lavoro.

Infine, la cessazione del rapporto di lavoro per risoluzione consensuale in seguito al rifiuto del lavoratore al proprio trasferimento ad altra sede della stessa azienda distante oltre 50 chilometri dalla residenza del lavoratore ovvero mediamente raggiungibile in 80 minuti o oltre con i mezzi di trasporto pubblici, non è ostativa al riconoscimento della prestazione di disoccupazione.

Alle predette fattispecie l’art. 14, c. 3, del Dl n. 104/2020 ha aggiunto un’ulteriore ipotesi di accesso alla prestazione NASpI, che si caratterizza per la presenza di un accordo tra le parti per porre fine al rapporto di lavoro.

Al riguardo, l’INPS osserva che la predetta norma dispone che preclusioni e sospensioni in materia di licenziamenti collettivi e di licenziamento per giustificato motivo oggettivo non trovano applicazione nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale stipulato dalle
organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, avente ad oggetto un incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo, operando quindi di fatto una risoluzione consensuale.

Conseguentemente, i predetti lavoratori, ove ricorrano gli altri presupposti di legge, possono accedere alla prestazione di disoccupazione NASpI.

Di più: la disposizione ha carattere generale e si applica in tutti i casi di sottoscrizione degli accordi stipulati che riguardino o meno aziende che possano accedere ancora ai trattamenti di integrazione salariale riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19.

In ragione di quanto sopra, stante la portata della disposizione, l’accesso alla prestazione NASpI per i lavoratori che aderiscono agli accordi in argomento è ammessa fino al termine della vigenza delle norme che impongono il divieto dei licenziamenti collettivi e individuali per giustificato motivo oggettivo.

Al fine di dare corretta attuazione all’art. 14, c. 3 Dl n. 104/2020, per accedere alla NASpI, i lavoratori che cessano il rapporto di lavoro a seguito di accordo collettivo aziendale stipulato dalle organizzazioni sindacali, avente ad oggetto un incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro medesimo, sono tenuti, in sede di presentazione della domanda di indennità NASpI, ad allegare:

a. l’accordo collettivo aziendale;

b. qualora l’adesione del lavoratore non si evinca dall’accordo medesimo ma sia contenuta in altro documento diverso dallo stesso, anche la documentazione attestante l’adesione al predetto accordo.