IO Lavoro: procedura INPS di gestione

IO Lavoro: ANPAL ha disciplinato (decreto direttoriale n. 52, 11.02.2020) per le assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, la nuova agevolazione “IncentivO Lavoro”, disponendone la gestione in capo all’INPS.

IO Lavoro: ambito territoriale di ammissione

Il beneficio contributivo trova applicazione per le assunzioni a tempo indeterminato:

nelle Regioni “meno sviluppate” Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia;

nelle Regioni “più sviluppate” Piemonte, Valle d’Aosta, Liguria, Lombardia, Emilia Romagna, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Provincia autonoma di Trento, Provincia autonoma di Bolzano, Toscana, Umbria, Marche e Lazio o

nelle Regioni “in transizione” Abruzzo, Molise e Sardegna,

indipendentemente dalla residenza del lavoratore e nei limiti stabiliti all’articolo 12 del decreto direttoriale n. 52/2020.

L’INPS fornisce indicazioni ed istruzioni per la gestione degli adempimenti previdenziali connessi alla predetta misura di esonero contributivo (circolare n. 124 del 26.10.2020).

IO Lavoro. Soggetti beneficiari

Possono accedere al beneficio tutti i datori di lavoro privati, anche non imprenditori, che assumano lavoratori disoccupati, ossia soggetti privi di impiego che dichiarano, in forma telematica, al sistema informativo unitario delle politiche del lavoro la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione a misure di politica attiva del lavoro concordate con il centro per l’impiego.

Sono incentivabili anche le assunzioni di lavoratori in stato di disoccupazione il cui reddito da lavoro dipendente o autonomo corrisponda a un’imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell’articolo 13 del TUIR.

Con riferimento al requisito anagrafico, se il lavoratore, alla data di assunzione, ha un’età compresa tra i 16 e i 24 anni (intesi come 24 anni e 364 giorni), ai fini dell’accesso al beneficio è sufficiente che lo stesso risulti disoccupato.

Diversamente, il lavoratore che, al momento dell’assunzione incentivata, ha già compiuto 25 anni di età, oltre ad essere disoccupato deve risultare privo di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, secondo la definizione di “lavoratori svantaggiati”.

IO Lavoro. Risorse stanziate

In caso di modifica della sede di lavoro da un macro-contenitore Regioni ad un altro, l’incentivo potrà continuare ad essere fruito solo previa verifica della disponibilità di risorse sul contatore regionale di destinazione.

Pertanto, in caso di mancanza di risorse nella Regione di destinazione, l’agevolazione non spetta a partire dal mese di paga successivo a quello del trasferimento.

L’agevolazione spetta nei limiti delle risorse specificatamente stanziate, che ammontano a € 329.400.000,00 a valere sulle risorse del Programma Operativo Nazionale “Sistemi di Politiche Attive per l’Occupazione” (PON SPAO) – CCI 2014IT05SFOP002, Asse Prioritario di Intervento “Occupazione”, priorità di intervento 8.i e del Programma Operativo Complementare “Sistemi di Politiche Attive per l’Occupazione” 2014–2020 (POC SPAO) Asse Prioritario di Intervento “Occupazione”, priorità di intervento 8.i.

In particolare, il decreto direttoriale dell’ANPAL, all’articolo 12, ripartisce le risorse stanziate secondo le seguenti modalità:

– 234.000.000,00 euro sono destinati a finanziare le assunzioni/trasformazioni effettuate nelle Regioni “meno sviluppate”;

– 12.400.000,00 euro sono destinati a finanziare le assunzioni/trasformazioni effettuate nelle Regioni “più sviluppate”;

– 83.000.000,00,00 euro sono destinati a finanziare le assunzioni/trasformazioni effettuate nelle Regioni “meno sviluppate” e “in transizione”.

In considerazione della circostanza che per le Regioni “meno sviluppate” il decreto direttoriale n. 52 prevede due stanziamenti differenti, ai fini del legittimo riconoscimento dell’agevolazione, l’INPS verificherà la disponibilità delle risorse in via prioritaria sul contatore volto a finanziare le assunzioni esclusivamente nelle suddette Regioni e, in via residuale, qualora non dovessero più sussistere risorse sufficienti, verificherà la disponibilità delle risorse sul contatore destinato a finanziare le assunzioni/trasformazioni effettuate nelle Regioni “meno sviluppate” e “in transizione”.

Rapporti incentivati

Sono incentivabili le assunzioni e le trasformazioni a tempo indeterminato – anche a scopo di somministrazione – nonché i rapporti di apprendistato professionalizzante; l’incentivo è riconoscibile altresì per i rapporti di lavoro subordinato instaurati in attuazione del vincolo associativo con una cooperativa di lavoro.

Nell’ambito delle tipologie contrattuali ammesse, l’incentivo spetta sia nelle ipotesi di rapporti a tempo pieno che a tempo parziale.

Con riferimento alla trasformazione in rapporti a tempo indeterminato dei rapporti a termine, non è richiesto il possesso del requisito di disoccupazione di cui all’articolo 2, comma 2, del decreto direttoriale n. 52/2020; inoltre, per tali ipotesi non è richiesto neppure il rispetto dell’ulteriore requisito dell’assenza di rapporti di lavoro negli ultimi sei mesi con il medesimo datore di lavoro.

Se alla data della trasformazione il lavoratore ha almeno 25 anni di età rimane, invece, fermo il rispetto, anche per tale tipologia di rapporto, del requisito, derivante dal decreto direttoriale, consistente nell’essere privo di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi.

IO Lavoro. Soggetti esclusi

Il beneficio è escluso espressamente nelle ipotesi di assunzione con contratto di lavoro domestico o intermittente e nelle ipotesi di prestazioni di lavoro occasionale.

E non sono ammessi all’incentivo i contratti di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, nonché i contratti di apprendistato di alta formazione e di ricerca.

Per l’assunzione a tempo indeterminato a scopo di somministrazione l’esonero spetta sia per la somministrazione a tempo indeterminato che per la somministrazione a tempo determinato, compresi gli eventuali periodi in cui il lavoratore rimane in attesa di assegnazione.

In favore dello stesso lavoratore l’incentivo può essere riconosciuto per un solo rapporto.

Dopo la prima concessione non è, pertanto, possibile rilasciare nuove autorizzazioni per nuove assunzioni effettuate dallo stesso o da altro datore di lavoro, a prescindere dalla causa di cessazione del precedente rapporto e dall’entità dell’effettiva fruizione del beneficio.

IO Lavoro: assetto e misura dell’incentivo

L’incentivo è pari alla contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, per un importo massimo di 8.060,00 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile per dodici mensilità a partire dalla data di
assunzione/trasformazione.

La soglia massima di esonero della contribuzione datoriale riferita al periodo di paga mensile è, pertanto, pari a 671,66 euro (€ 8.060,00/12) e, per rapporti di lavoro instaurati e risolti nel corso del mese, detta soglia va riproporzionata assumendo a riferimento la misura di 21,66
euro (€ 671,66/31) per ogni giorno di fruizione dell’esonero contributivo.

Nelle ipotesi di rapporti di lavoro a tempo parziale, il massimale dell’agevolazione deve essere proporzionalmente ridotto.

Nella determinazione delle contribuzioni oggetto dello sgravio è necessario fare riferimento, ai fini della delimitazione dell’agevolazione, alla contribuzione datoriale che può essere effettivamente oggetto di sgravio.

In particolare, non sono oggetto di sgravio le seguenti contribuzioni:

i premi e i contributi dovuti all’INAIL;

il contributo, ove dovuto, al “Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all’articolo 2120 del codice civile”, per effetto dell’esclusione – operata con legge – dall’applicazione degli sgravi contributivi;

il contributo, ove dovuto, ai Fondi di cui agli articoli 26, 27, 28 e 29 del D.lgs n. 148/2015, per effetto dell’esclusione – operata con legge – dall’applicazione degli sgravi contributivi, nonché al Fondo di solidarietà territoriale intersettoriale della Provincia autonoma di Trento e al Fondo di solidarietà bilaterale della Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige;

il contributo, ove dovuto, al Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale;

il contributo previsto dall’articolo 25, comma 4, della legge 21 dicembre 1978, n. 845, in misura pari allo 0,30% della retribuzione imponibile, destinato, o comunque destinabile, al finanziamento dei Fondi interprofessionali per la formazione continua.

Vanno, inoltre, escluse dall’applicazione dell’esonero le contribuzioni che non hanno natura previdenziale e quelle concepite allo scopo di apportare elementi di solidarietà alle gestioni previdenziali di riferimento.

Infine, nei casi di trasformazione di rapporti a termine ovvero di stabilizzazione dei medesimi entro sei mesi dalla relativa scadenza, trova applicazione la previsione riguardante la restituzione del contributo addizionale dell’1,40% prevista per i contratti a tempo determinato.

Ambito temporale di fruizione

Con riferimento al periodo di fruizione dell’agevolazione, si precisa che la stessa è fruibile, a pena di decadenza, entro il termine del 28 febbraio 2022. Tale periodo può essere sospeso esclusivamente nei casi di assenza obbligatoria dal lavoro per maternità, consentendo,
in tale ipotesi, il differimento temporale del periodo di godimento del beneficio.

Tuttavia, anche nella suddetta ipotesi, l’esonero deve essere fruito, a pena di decadenza, entro il termine perentorio del 28 febbraio 2022. E non sarà possibile recuperare quote di beneficio in periodi successivi rispetto al termine previsto e l’ultimo mese in cui si potranno operare regolarizzazioni e recuperi di quote dell’incentivo è quello di competenza gennaio 2022.

Procedimento di ammissione all’incentivo. Adempimenti dei datori di lavoro

Allo scopo di conoscere con certezza la residua disponibilità delle risorse prima di effettuare l’eventuale assunzione o trasformazione a tempo indeterminato, il datore di lavoro deve inoltrare all’INPS, avvalendosi esclusivamente del modulo di istanza on-line “IO Lavoro”,
disponibile sul sito internet www.inps.it all’interno dell’applicazione “Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo)”, una domanda preliminare di ammissione all’incentivo, fornendo le seguenti informazioni:

– il lavoratore nei cui confronti potrebbe intervenire (o è già intervenuta) l’assunzione ovvero la trasformazione a tempo indeterminato di un precedente rapporto a termine;

– la Regione e la Provincia di esecuzione della prestazione lavorativa;

– l’importo della retribuzione mensile media, comprensiva dei ratei di tredicesima e quattordicesima mensilità;

– la misura dell’aliquota contributiva datoriale che può essere oggetto dello sgravio;

– se si intende fruire dell’agevolazione nei limiti degli aiuti “de minimis” o oltre tali limiti;

– se per l’assunzione/trasformazione si intende fruire anche dell’esonero previsto dall’articolo 1, comma 100 e ss., della legge n. 205/2017.

Il modulo è accessibile, previa autenticazione, dal sito internet dell’Istituto seguendo il percorso “Accedi ai servizi” > “Altre tipologie di utente” > “Aziende, consulenti e professionisti” > “Servizi per le aziende e consulenti” > “Portale delle agevolazioni (ex DiResCo).