CdL: Piano Nazionale Impresa 4.0
“PIANO NAZIONALE IMPRESA 4.0”.
Analisi e opportunità.
E’ un approfondimento della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro sui vantaggi del Piano Nazionale Impresa 4.0.
Che scopo ha il Piano?
Intende stimolare gli investimenti delle imprese per la formazione del personale in materie che riguardano le tecnologie c.d. “abilitanti”.
Il relativo credito d’imposta, introdotto dalla Legge di Bilancio 2018, va calcolato sulle spese sostenute per la formazione del personale dipendente.
La formazione è finalizzata all’acquisizione di competenze nel settore delle tecnologie previste dal “Piano Nazionale Industria 4.0”.
L’articolo 1, comma 210, della Legge di Bilancio 2020, ha prorogato il credito al periodo d’imposta 2020.
Piano Nazionale Impresa 4.0.
Ambito soggettivo
Al beneficio legato al Piano Nazionale Impresa 4.0 accedono:
1. imprese residenti nello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dall’attività economica che esercitano, dalla natura giuridica, dalle dimensioni, dal regime contabile, dalle modalità di determinazione del reddito;
2. enti non commerciali che esercitano attività commerciale, in relazione al personale dipendente che sia, pur non esclusivamente, impiegato in tali attività.
Ambito oggettivo
Le attività formative dovranno essere svolte nei seguenti ambiti:
– vendita e marketing;
– informatica;
– tecniche e tecnologie di produzione.
Sono ammessi a partecipare alle attività formative i lavoratori dipendenti titolari di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, a
tempo determinato e gli apprendisti.
Tuttavia, l’eventuale partecipazione di altri collaboratori (non legati all’impresa da contratti di lavoro subordinato o di apprendistato) non pregiudicherebbe l’applicazione del credito d’imposta.
Si considerano ammissibili al credito legato al Piano Nazionale Impresa 4.0:
• le spese concernenti il personale dipendente impegnato come discente nelle attività formative ammissibili, limitatamente al costo aziendale moltiplicato per le ore/giornate di formazione;
• le spese relative al personale dipendente che partecipi in veste di docente o tutor alle attività di formazione ammissibili.
Ma, in questo secondo caso le spese ammissibili non possono eccedere il 30% della retribuzione complessiva annua spettante al dipendente.
Procedura per il calcolo del costo aziendale.
I Consulenti del Lavoro specificano che va presa a riferimento la retribuzione al lordo delle ritenute e dei contributi previdenziali e assistenziali.
Ed aggiunte le seguenti “quote”:
• dei ratei del Tfr;
• delle mensilità aggiuntive;
• di ferie e permessi, maturati sulle ore/giornate di formazione svolte
e
• le eventuali indennità di trasferta erogate in caso di attività formative svolte fuori sede.
In sostanza:
costo aziendale = retribuzione lorda + ratei di TFR + ratei di mensilità aggiuntive + ratei di ferie e permessi + eventuali indennità di trasferta.
La Legge di Bilancio 2020 ha rimodulato il limite massimo annuale del credito da applicarsi secondo la dimensione delle imprese.
Ha quindi stabilito che esso debba essere pari al:
50% delle spese ammissibili, fino a un massimo di 300.000,00 euro per le piccole imprese;
40% delle spese ammissibili, fino a un massimo di 250.000,00 euro per le medie imprese;
30% delle spese ammissibili, fino a un massimo di 250.000,00 euro per le grandi imprese.
Per tutte le imprese, nel rispetto dei limiti massimi annuali, la misura del bonus legato al Piano Nazionale Impresa 4.0 è aumentata al 60% nel caso in cui i destinatari delle attività di formazione rientrino nelle categorie dei lavoratori dipendenti svantaggiati o molto svantaggiati.
Il credito d’imposta non concorre alla formazione della base imponibile IRES e IRAP ed è fruibile esclusivamente in compensazione, presentando il modello F24 attraverso i servizi telematici delle Entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento.
L’utilizzo in compensazione è ammesso dal periodo d’imposta successivo a quello di sostenimento delle spese ammissibili.
L’effettivo sostenimento e la corrispondenza delle spese ammissibili alla documentazione contabile dell’impresa devono risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti.
Per le imprese non obbligate alla revisione legale dei conti, l’apposita certificazione è rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti.
Imprese beneficiarie: documentazione da conservare
Le imprese beneficiarie del credito d’imposta legato al Piano Nazionale Impresa 4.0 sono tenute a conservare:
• una relazione che illustri le modalità organizzative e i contenuti delle attività formative svolte;
• la documentazione contabile/amministrativa idonea a dimostrare la corretta applicazione del beneficio;
• registri nominativi di svolgimento delle attività formative, sottoscritti congiuntamente dal personale discente e docente o dal soggetto formatore esterno all’impresa;
• dati riguardanti il numero di ore e dei lavoratori che hanno preso parte alla formazione, indicati nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento delle spese ammissibili e in quello dei periodi successivi fino a conclusione.
Come utilizzare il credito d’imposta?
Il credito d’imposta legato al Piano Nazionale Impresa 4.0, come detto utilizzabile esclusivamente in compensazione, non può essere ceduto o trasferito neppure all’interno del consolidato fiscale.
Esso va indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui le spese sono state sostenute e nelle dichiarazioni successive fino alla conclusione del suo utilizzo.
In ogni caso, non è soggetto al limite dei 250.000,00 euro previsto per i crediti d’imposta da indicare nel quadro RU, né a quello generale annuo di 700.000,00 euro (innalzato ad 1 milione di euro dal c.d. decreto “Rilancio”).
E’ concesso nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla normativa in materia di aiuti di Stato.