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L’INPS, con la circolare n. 98 dell’11 settembre 2026, aggiorna gli interessi di dilazione e differimento e le sanzioni civili applicabili in caso di omesso o ritardato versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.
La modifica deriva dalla decisione della Banca Centrale Europea del 10 settembre 2026, che ha aumentato di 25 punti base il tasso sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema, portandolo al 2,65% dal 16 settembre 2026.
Per effetto del nuovo parametro, l’interesse di dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti contributivi sale al 4,65% annuo. La nuova misura si applica alle rateazioni presentate dal 16 settembre 2026. Restano invece invariati i piani di ammortamento già emessi e notificati sulla base del precedente tasso.
Lo stesso tasso del 4,65% annuo si applica, dalla medesima data, anche agli interessi dovuti in caso di autorizzazione al differimento del termine di versamento dei contributi. Per tali differimenti, il nuovo tasso riguarda la contribuzione relativa al mese di agosto 2026.
Le nuove percentuali delle sanzioni civili
Cambiano anche le sanzioni per il mancato o ritardato pagamento. In caso di omissione contributiva, la sanzione civile passa all’8,15% annuo, calcolata sommando 5,5 punti al nuovo tasso del 2,65%.
Per il ravvedimento operoso entro 120 giorni dalla scadenza, con pagamento spontaneo e in unica soluzione prima di contestazioni o richieste degli enti impositori, la sanzione resta invece ancorata al solo tasso del 2,65% annuo.
In caso di evasione contributiva, la sanzione ordinaria rimane pari al 30% annuo, entro il limite del 60% dei contributi non versati. Per la denuncia spontanea entro dodici mesi, il pagamento entro 30 giorni comporta una sanzione dell’8,15%, mentre entro 90 giorni la misura sale al 10,15%.
Il nuovo tasso produce effetti anche per le procedure concorsuali: dal 16 settembre 2026 la riduzione delle sanzioni opera sulla base del 2,65%, superiore all’interesse legale dell’1,60% previsto dal 1° gennaio 2026.

