Come sapere tutto sul Superbonus 110%? Area ad hoc

E’ costante l’aggiornamento del “contenitore” che l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione dei cittadini per fornire loro, in tempo reale, chiarimenti e assistenza sull’accesso al beneficio fiscale del Superbonus 110%.

Sul sito Internet dell’Agenzia, nella sezione dedicata, è descritto tutto quello che c’è da sapere sullo sconto d’imposta introdotto dal decreto “Rilancio” per interventi antisismici e di efficienza energetica; sono online le domande più frequenti (Faq) sull’argomento con le relative risposte.

La sezione dà informazioni utili, relative ai documenti di normativa e prassi e, in generale, ai chiarimenti forniti dall’Amministrazione finanziaria.

L’area tematica riporta schematicamente le informazioni riguardanti il bonus, ovvero:

  • chi sono gli interessati;
  • quali sono gli interventi agevolabili;
  • quali vantaggi comporta

descritte nel dettaglio nell’apposita guida dedicata, pure disponibile sul sito istituzionale nella sezione delle guide fiscali, “L’Agenzia informa”.

A proposito della guida, essa illustra come ottenere la detrazione, riconosciuta sulle spese di ristrutturazione sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021. Le tabelle riepilogative forniscono un quadro completo di tutte le agevolazioni consentite e dei limiti di spesa agevolabili, esempi su casi pratici e Faq che chiariscono i dubbi più frequenti.

Ricordiamo gli elementi centrali per l’accesso al beneficio.

Beneficiari

Sono ammessi al Superbonus:

– i condomìni;

– le persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni;

– gli Istituti autonomi case popolari (Iacp);

– le cooperative di abitazione a proprietà indivisa;

le Onlus le associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte nell’apposito registro, limitatamente ai lavori destinati agli spogliatoi.

La detrazione spetta a possessori o detentori dell’immobile oggetto dell’intervento in base ad un titolo idoneo al momento di avvio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese, se antecedente il predetto avvio. Si tratta, in sintesi, del proprietario, del nudo proprietario o del titolare di altro diritto reale di godimento e del locatore o titolare di un contratto di comodato in possesso del consenso del proprietario.

La guida chiarisce che i soggetti Ires (in generale, i titolari di reddito d’impresa o professionale) possono accedere al Superbonus solo per la partecipazione alle spese per interventi trainanti effettuati sulle parti comuni di edifici.

Interventi ammessi alla detrazione

Potranno accedere al Superbonus gli interventi “trainanti” di:

  • isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l’involucro degli edifici, compresi quelli unifamiliari, con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo o dell’unità immobiliare sita all’interno di edifici plurifamiliari che sia funzionalmente indipendente e disponga di uno o più accessi autonomi dall’esterno
  • sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, e/o il raffrescamento e/o la fornitura di acqua calda sanitaria sulle parti comuni degli edifici, o con impianti per il riscaldamento, e/o il raffrescamento e/o la fornitura di acqua calda sanitaria sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari site all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno
  • riduzione del rischio sismico, previsto dall’articolo 16, commi da 1-bis a 1-septies del Dl n. 63/2013 (sismabonus).

Il Superbonus spetta anche per gli interventi “trainati” (se eseguiti congiuntamente ad almeno uno di quelli trainanti), cioè quelli per efficientamento energetico (ecobonus), nei limiti di spesa previsti dalla legislazione vigente per ciascun intervento, per l’installazione delle colonnine di ricarica dei veicoli elettrici, per l’installazione di impianti solari fotovoltaici.

Non può essere chiesto, invece, per interventi effettuati su unità immobiliari residenziali appartenenti alle categorie catastali A1 (abitazioni signorili), A8 (ville) e A9 (castelli).

L’opzione dello sconto in fattura

Fra le grandi novità previste dalla misura di favore, quella di poter optare, in alternativa all’utilizzo diretto della detrazione, per lo “sconto in fattura”; un contributo, cioè, sotto forma di sconto su quanto dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dal fornitore da recuperare col credito d’imposta. I beneficiari, inoltre, potranno cedere il credito corrispondente alla detrazione ad altri soggetti, inclusi istituti di credito e intermediari finanziari.

I certificati per prevenire le frodi

Poiché l’agevolazione in esame è di particolare favore per i contribuenti in quanto riconosce un beneficio superiore al costo degli interventi effettuati, il legislatore ha previsto particolari adempimenti e misure di prevenzione per contrastare eventuali comportamenti illeciti. Il richiedente dovrà quindi munirsi del “visto di conformità” che attesti la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta (rilasciato dagli intermediari abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni – come Consulenti del Lavoro e Commercialisti – o dai responsabili dei Caf) e della “attestazione” o “asseverazione” che certifichi requisiti tecnici e congruità delle spese (rilasciate dai tecnici abilitati alle certificazioni energetiche o dai professionisti incaricati della progettazione strutturale, direzione dei lavori delle strutture e collaudo statico).

Tornando, da ultimo, all’area ad hoc, essa è corredata dagli approfondimenti forniti dall’Agenzia, il provvedimento del direttore dell’Agenzia dell’8 agosto 2020 che individua le modalità di erogazione del bonus e la circolare n. 24/2020 che fornisce i principali chiarimenti sull’agevolazione.