Contratto a tempo determinato: ulteriore proroga senza causale

Ad agosto 2020 (Dl “Agosto“), le novità introdotte sui contratti a tempo determinato hanno guidato lo strumento verso la rimodulazione delle condizioni all’applicabilità nel senso dell’attenuazione, in una logica di impiego facilitato. Stemperare le regole ha significato agire su 2 punti:

  • la proroga senza causale fino al 31 dicembre 2020;
  • sgravi contributivi per i datori di lavoro che trasformino il contratto da determinato a indeterminato: esonero totale dalla corresponsione dei contributi previdenziali.

Contratti a tempo determinato senza causale

Così, l’articolo 8 del Dl “Agosto” ammette la proroga senza causale in deroga al Jobs Act fino al 31 dicembre 2020, per un periodo massimo di 12 mesi. Senza, quindi, le “motivazioni” che l’impianto normativo ci aveva abituati a trasmettere:

  • esigenze momentanee e di carattere oggettivo, estranee all’ordinaria attività;
  • impellenza di sostituzione di altri lavoratori;
  • esigenze relative ad incrementi temporanei, di notevole entità ma non programmabili, dell’attività ordinaria.

Con ciò, le aziende datrici sono oggi autorizzate, e fino al 31 dicembre, a prorogare di un anno il contratto a tempo determinato, dopo un anno dall’assunzione ed entro il limite di durata massima di 24 mesi.

Se è utile un passo indietro per comprendere la portata delle novità, vi sarà sufficiente conoscere la previsione di cui al comma 1-bis, articolo 93 del Dl “Rilancio” n. 34/2020 (19.05.2020), come convertito dalla Legge n. 77/2020, che disponeva la proroga dei contratti a tempo, anche in somministrazione, e dei rapporti di apprendistato, per una durata pari al periodo di sospensione dell’attività lavorativa prestata in forza dei medesimi contratti, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, dovendo il datore di lavoro, entro cinque giorni dalla data di scadenza originaria, effettuare la comunicazione obbligatoria di proroga modificando il termine inizialmente previsto per un periodo equivalente a quello di sospensione dell’attività lavorativa.

E i contratti già oggetto di proroga o rinnovo secondo l’originaria deroga disposta dal Dl “Rilancio”?

Parrebbe ragionevole presumere che il datore di lavoro che si è avvalso della proroga originaria possa avvalersi della nuova, se non altro perché la previsione del Dl “Agosto” (art. 8) sostituisce quella del Dl “Rilancio” (art. 93) senza efficacia retroattiva ma con efficacia decorrente dalla data di entrata in vigore (14.08.2020) dell’ultima norma, il Dl “Agosto”.