Decreto Agosto: chance rivalutazione beni d’impresa
Il “decreto Agosto” introduce una vantaggiosa opportunità per le imprese di rivalutare i propri beni.
Rivalutazione beni impresa. Nuova, vantaggiosa chance
L’articolo 110 del c.d. “decreto Agosto” offre una doppia convenienza:
- effettuare la rivalutazione a costo zero, ottenendo un’operazione rilevante solo civilisticamente e contabilmente;
- ovvero, effettuare il pagamento “light” di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’Irap, con aliquota (vantaggiosa) al 3%, acquisendo anche il riconoscimento fiscale dei maggiori valori.
Interessante è che la rivalutazione può essere effettuata distintamente per ciascun bene e il maggior valore è riconosciuto ai fini fiscali a partire dall’esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita; potendo, quindi, determinare le quote di ammortamento sui valori rivalutati già dall’esercizio 2021, nell’ambito della dichiarazione modello Redditi 2022.
Ambito soggettivo della nuova rivalutazione beni impresa
La rivalutazione dei beni d’impresa, possibile per coloro che non adottano i principi contabili internazionali Ias/Ifrs nella redazione del bilancio, è aperta a:
- società per azioni e in accomandita per azioni;
- società a responsabilità limitata;
- società cooperative;
- società di mutua assicurazione;
- società europee e società cooperative europee;
- enti pubblici e privati diversi dalle società;
- trust residenti nel territorio dello Stato che hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali.
E’ altresì aperta:
- alle società di persone commerciali;
- alle imprese individuali;
- agli enti non commerciali residenti;
- ai soggetti non residenti con stabile organizzazione in Italia.
Ambito oggettivo della nuova rivalutazione beni impresa
I soggetti ora elencati possono rivalutare le partecipazioni e i beni d’impresa (terreni, fabbricati, impianti, macchinari, attrezzature, marchi, brevetti) risultanti dal bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2019, fatta eccezione per gli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività di impresa.
L’operazione:
– deve avvenire nel bilancio o rendiconto dell’esercizio successivo (per i soggetti “solari”, nel 2020);
– può essere effettuata distintamente per ciascun bene;
– va annotata nel relativo inventario e nella nota integrativa.
La questione riconoscimento ai fini fiscali
Il maggior valore attribuito ai beni e alle partecipazioni si considera riconosciuto, ai fini delle imposte sui redditi e dell’Irap, già a decorrere dall’esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è stata eseguita, vale a dire dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021, versando un’imposta sostitutiva nella misura del 3%, sia per i beni ammortizzabili che per quelli non ammortizzabili. A partire da quell’esercizio, dunque, i maggiori valori rilevano ai fini della deducibilità degli ammortamenti, della determinazione del plafond delle spese di manutenzione, della disciplina delle società non operative.
Imposta sostitutiva al 3% in 3 rate
L’imposta sostitutiva va corrisposta in un massimo di 3 rate di pari importo, con scadenza entro il termine per il saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d’imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita (la prima) ed entro il termine rispettivamente previsto per il saldo delle imposte sui redditi relative ai periodi d’imposta successivi (la seconda e la terza). Il pagamento degli importi può avvenire, tramite modello F24, anche avvalendosi dell’istituto della compensazione.
Affrancamento del saldo attivo con imposta sostitutiva al 10%
Il saldo attivo della rivalutazione può essere affrancato, in tutto o in parte, pagando un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’Irap nella misura del 10%. Il versamento va effettuato secondo le stesse modalità e alle stesse scadenze che riguardano l’imposta del 3%.
Cessione dei beni rivalutati
Se i beni rivalutati vengono:
- ceduti a titolo oneroso;
- assegnati ai soci o
- destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa ovvero al consumo personale o familiare dell’imprenditore prima che sia iniziato il quarto esercizio successivo a quello nel cui bilancio la rivalutazione è stata eseguita (per i contribuenti “solari”, in data anteriore al 1° gennaio 2024)
per la determinazione delle plus/minusvalenze occorre far riferimento al costo ante rivalutazione.