Maternità e paternità, diritti e congedi per i genitori che lavorano
Diventerete genitori e vi state chiedendo come conciliare i nuovi impegni familiari con il lavoro? Quali sono i congedi di cui possono usufruire i genitori durante il periodo di gravidanza e dopo la nascita del bambino? Scopriamolo insieme.
La fonte normativa principale cui far riferimento è il Decreto Legislativo n. 151 del 26 marzo 2001, cosiddetto “Testo Unico maternità/paternità”. Si dovranno verificare, poi, eventuali regole di maggior favore, dettate dal Contratto Collettivo Nazionale applicato al proprio rapporto di lavoro.
Quali sono i permessi e congedi cui ha diritto la mamma del bambino?
PERMESSI PER VISITE IN GRAVIDANZA
La lavoratrice gestante ha diritto a permessi retribuiti per effettuare gli accertamenti clinici e le visite specialistiche, se questi devono essere eseguiti durante l’orario di lavoro.
CONGEDO DI MATERNITA’ (maternità obbligatoria)
È il periodo durante il quale la lavoratrice può astenersi dal lavoro percependo un’indennità economica in sostituzione della retribuzione.
- DURATA
In via generale, il congedo di maternità dura 5 mesi totali (2 mesi precedenti il parto e 3 mesi dopo il parto, salvo ipotesi di flessibilità).
Ci sono però delle eccezioni che possono aumentare i mesi per cui si ha diritto al congedo, anticipandolo o prorogandone la data di fine (gravidanze a rischio o condizioni di lavoro pericolose). Si parla in questi casi di maternità obbligatoria anticipata.
Per approfondire i congedi anticipati e flessibili, leggi l’articolo collegato.
In caso di parto gemellare la durata del congedo di maternità non varia.
- QUANTO SPETTA
Durante il periodo di astensione obbligatoria, anche anticipata, spetta l’80% della retribuzione media globale giornaliera calcolata sulla base dell’ultimo periodo di paga che precede l’inizio del congedo.
Tale indennità, se pur a carico dell’Inps, viene anticipata dal datore di lavoro, che poi la recupera con conguaglio contributivo.
Molti Contratti collettivi prevedono l’integrazione di tale indennità, a carico del datore di lavoro, per riconoscere alla lavoratrice il 100% della retribuzione.
CONGEDO PARENTALE (maternità facoltativa)
E’ un periodo di astensione facoltativa dal lavoro per prendersi cura dei propri figli durante i primi anni di vita fino al compimento dei 12 anni.
- DURATA:
– massimo 6 mesi, continuativi o frazionati per la madre;
– massimo 6 mesi, elevabili a 7, continuativi o frazionati per il padre;
– per un periodo complessivo di 10 mesi, elevabili ad 11, per i due genitori, che possono usufruirne anche contemporaneamente. I mesi sono elevabili a 7 e 11 se il padre si astiene dal lavoro per almeno 3 mesi continuativi o frazionati;
– in caso di figli di età fino a 12 anni con gravi disabilità il congedo parentale può essere prolungato per un totale di 36 mesi.
- QUANTO SPETTA:
- se il congedo è usufruito entro i primi 6 anni di età del bambino, spetta il 30% della retribuzione media giornaliera;
- se usufruito dai 6 agli 8 anni, spetta il 30% della retribuzione media giornaliera solo se il reddito individuale del genitore richiedente risulti inferiore a 2,5 volte l’importo annuo del trattamento minimo di pensione;
- se usufruito dagli 8 anni ai 12 non viene retribuito.
Tale indennità, se pur a carico dell’Inps, viene anticipata dal datore di lavoro, che poi la recupera con conguaglio contributivo.
PERMESSI ALLATTAMENTO
La lavoratrice che, terminata la maternità obbligatoria, rientra a lavorare, può usufruire di permessi retribuiti.
- DURATA
Entro un anno di vita del bambino.
- QUANTO SPETTA:
– 1 ora di permesso giornaliero retribuito, se l’orario di lavoro svolto è inferiore a 6 ore;
– 2 ore di permesso giornaliero retribuito, se l’orario di lavoro svolto è superiore a 6 ore.
I permessi allattamento raddoppiano in caso di parto gemellare.
Tale indennità, se pur a carico dell’Inps, viene anticipata dal datore di lavoro, che poi la recupera con conguaglio contributivo.
PERMESSI PER MALATTIA DEL FIGLIO
Entrambi i genitori, alternativamente, hanno diritto di astenersi dal lavoro, senza diritto alla retribuzione, salvo previsioni di maggior favore del Ccnl:
– durante le malattie del bambino di età non superiore ai 3 anni;
– nel limite di 5 giorni lavorativi all’anno per le malattie di ogni figlio tra i 3 e gli 8 anni di età.
Il padre del bambino, titolare di rapporto di lavoro, che diritti ha nell’ambito del rapporto lavorativo?
CONGEDO DI PATERNITA’
Per i tre mesi dopo il parto o per la parte residua, nel caso in cui la madre sia deceduta o gravemente inferma.
CONGEDO DI PATERNITA’ OBBLIGATORIO
7 giorni, anche non continuativi, da usufruire entro i 5 mesi di età del bambino retribuiti a carico INPS al 100%. Se ne può usufruire in concomitanza col congedo di maternità della madre.
CONGEDO DI PATERNITA’ FACOLTATIVO
1 giorno ma in sostituzione della madre, che dovrà rinunciare ad un giorno di congedo obbligatorio.
CONGEDO PARENTALE
Si rimanda a quanto sopra descritto per le lavoratrici madri.
CONGEDI PER MALATTIA DEL FIGLIO Vale quanto già descritto per le lavoratrici madri.
a cura della Dott.ssa Romina De Marzi, Consulente del Lavoro