Maternità e paternità, diritti e congedi per i genitori che lavorano

Diventerete genitori e vi state chiedendo come conciliare i nuovi impegni familiari con il lavoro? Quali sono i congedi di cui possono usufruire i genitori durante il periodo di gravidanza e dopo la nascita del bambino? Scopriamolo insieme.

La fonte normativa principale cui far riferimento è il Decreto Legislativo n. 151 del 26 marzo 2001, cosiddetto “Testo Unico maternità/paternità”. Si dovranno verificare, poi, eventuali regole di maggior favore, dettate dal Contratto Collettivo Nazionale applicato al proprio rapporto di lavoro.

Quali sono i permessi e congedi cui ha diritto la mamma del bambino?

PERMESSI PER VISITE IN GRAVIDANZA

La lavoratrice gestante ha diritto a permessi retribuiti per effettuare gli accertamenti clinici e le visite specialistiche, se questi devono essere eseguiti durante l’orario di lavoro.

CONGEDO DI MATERNITA’ (maternità obbligatoria)

È il periodo durante il quale la lavoratrice può astenersi dal lavoro percependo un’indennità economica in sostituzione della retribuzione.

  •  DURATA

In via generale, il congedo di maternità dura 5 mesi totali (2 mesi precedenti il parto e 3 mesi dopo il parto, salvo ipotesi di flessibilità).

Ci sono però delle eccezioni che possono aumentare i mesi per cui si ha diritto al congedo, anticipandolo o prorogandone la data di fine (gravidanze a rischio o condizioni di lavoro pericolose). Si parla in questi casi di maternità obbligatoria anticipata.

Per approfondire i congedi anticipati e flessibili, leggi l’articolo collegato.

In caso di parto gemellare la durata del congedo di maternità non varia.

  •  QUANTO SPETTA

Durante il periodo di astensione obbligatoria, anche anticipata, spetta l’80% della retribuzione media globale giornaliera calcolata sulla base dell’ultimo periodo di paga che precede l’inizio del congedo.

Tale indennità, se pur a carico dell’Inps, viene anticipata dal datore di lavoro, che poi la recupera con conguaglio contributivo.

Molti Contratti collettivi prevedono l’integrazione di tale indennità, a carico del datore di lavoro, per riconoscere alla lavoratrice il 100% della retribuzione.

 CONGEDO PARENTALE (maternità facoltativa)

E’ un periodo di astensione facoltativa dal lavoro per prendersi cura dei propri figli durante i primi anni di vita fino al compimento dei 12 anni.

  •  DURATA:

– massimo 6 mesi, continuativi o frazionati per la madre;

– massimo 6 mesi, elevabili a 7, continuativi o frazionati per il padre;

– per un periodo complessivo di 10 mesi, elevabili ad 11, per i due genitori, che possono usufruirne anche contemporaneamente. I mesi sono elevabili a 7 e 11 se il padre si astiene dal lavoro per almeno 3 mesi continuativi o frazionati;

– in caso di figli di età fino a 12 anni con gravi disabilità il congedo parentale può essere prolungato per un totale di 36 mesi.

  • QUANTO SPETTA:
  • se il congedo è usufruito entro i primi 6 anni di età del bambino, spetta il 30% della retribuzione media giornaliera;
  • se usufruito dai 6 agli 8 anni, spetta il 30% della retribuzione media giornaliera solo se il reddito individuale del genitore richiedente risulti inferiore a 2,5 volte l’importo annuo del trattamento minimo di pensione
  • se usufruito dagli 8 anni ai 12 non viene retribuito.

Tale indennità, se pur a carico dell’Inps, viene anticipata dal datore di lavoro, che poi la recupera con conguaglio contributivo.

 PERMESSI ALLATTAMENTO

La lavoratrice che, terminata la maternità obbligatoria, rientra a lavorare, può usufruire di permessi retribuiti.

  • DURATA

Entro un anno di vita del bambino.

  •  QUANTO SPETTA:

– 1 ora di permesso giornaliero retribuito, se l’orario di lavoro svolto è inferiore a 6 ore;

– 2 ore di permesso giornaliero retribuito, se l’orario di lavoro svolto è superiore a 6 ore.

I permessi allattamento raddoppiano in caso di parto gemellare.

Tale indennità, se pur a carico dell’Inps, viene anticipata dal datore di lavoro, che poi la recupera con conguaglio contributivo.

 PERMESSI PER MALATTIA DEL FIGLIO

Entrambi i genitori, alternativamente, hanno diritto di astenersi dal lavoro, senza diritto alla retribuzione, salvo previsioni di maggior favore del Ccnl:

– durante le malattie del bambino di età non superiore ai 3 anni;

– nel limite di 5 giorni lavorativi all’anno per le malattie di ogni figlio tra i 3 e gli 8 anni di età.

 Il padre del bambino, titolare di rapporto di lavoro, che diritti ha nell’ambito del rapporto lavorativo?

 CONGEDO DI PATERNITA’

Per i tre mesi dopo il parto o per la parte residua, nel caso in cui la madre sia deceduta o gravemente inferma.

CONGEDO DI PATERNITA’ OBBLIGATORIO

7 giorni, anche non continuativi, da usufruire entro i 5 mesi di età del bambino retribuiti a carico INPS al 100%. Se ne può usufruire in concomitanza col congedo di maternità della madre.

CONGEDO DI PATERNITA’ FACOLTATIVO

1 giorno ma in sostituzione della madre, che dovrà rinunciare ad un giorno di congedo obbligatorio.

CONGEDO PARENTALE

Si rimanda a quanto sopra descritto per le lavoratrici madri.

CONGEDI PER MALATTIA DEL FIGLIO Vale quanto già descritto per le lavoratrici madri.

a cura della Dott.ssa Romina De Marzi, Consulente del Lavoro