Maternità tra congedi anticipati e flessibilità
Vediamo in questo articolo quando la madre ha diritto di prolungare il periodo di maternità obbligatoria e quali sono i casi in cui può usufruire della flessibilità nella scelta dei cinque mesi obbligatori.
Maternità anticipata. Quando è possibile chiederla?
Le ipotesi che legittimano la lavoratrice a chiedere di prolungare il periodo di maternità obbligatoria sono le seguenti:
– gravi complicanze della gravidanza o di preesistenti forme morbose che possono aggravarsi in gravidanza;in questa ipotesi, l’interdizione anticipata deve essere disposta dalla Asl che dovrà attestare lo stato di gravidanza a rischio della gestante. I documenti necessari per procedere alla richiesta sono:
– certificato medico di gravidanza;
– documentazione rilasciata dal ginecologo che attesta la gravidanza;
– documento di identità della gestante.
La Asl, esaminata la documentazione e accertato lo stato di gravidanza a rischio, rilascia il provvedimento di interdizione anticipata in triplice copia per la lavoratrice, per l’INPS, per il datore di lavoro.
NB: sarà comunque necessario procedere alla domanda telematica di maternità obbligatoria tramite pin personale o rivolgendosi ai patronati abilitati.
– condizioni di lavoro o ambientali che possano compromettere la salute della donna o del bambino.
Quali sono i lavori considerati rischiosi?
- Il trasporto e il sollevamento di pesi, nonché i lavori pericolosi, faticosi ed insalubri indicati dall’articolo 5 del Dpr 25 novembre 1976, n. 1026;
- le mansioni che prevedono che la lavoratrice debba assumere posizioni scomode, oppure debba sollevare carichi pesanti o, infine, quei lavori in cui si è costretti a stare in piedi per molte ore di seguito; l’elenco completo dei lavori a rischio è contenuto nell’allegato A del D. Lgs n. 151/01;
- l’ambiente di lavoro insalubre; ad esempio, nei lavori in cui si respirano fumi chimici o si è a contatto con radiazioni ionizzanti (l’elenco completo è contenuto nell’allegato B del D. Lgs n. 151/01);
- lavori pericolosi, quale il lavoro nelle forze di polizia (Polizia di Stato, penitenziaria e municipale); in questi casi, durante la gravidanza è vietato adibire al lavoro operativo.
Nei casi sopra elencati, la domanda di interdizione anticipata dovrà essere presentata alla Direzione Territoriale del Lavoro (DTL) dalla lavoratrice o dal datore di lavoro. Entro sette giorni dal giorno successivo alla presentazione della documentazione, la DPL dovrà emettere provvedimento a favore della richiesta di maternità anticipata.
In caso di condizioni di lavoro o ambientali ritenute pregiudizievoli per la salute della madre o del bambino e in caso di impossibilità di trasferire la donna allo svolgimento di altre mansioni, gli ispettorati territoriali del lavoro possono adottare il cosiddettoprovvedimento di interdizione posticipata fino a sette mesi dopo il parto.
Lo sapevi che:
durante la maternità anticipata la donna non è soggetta a visita medica fiscale e può pertanto ritenersi libera di uscire in qualsiasi momento della giornata?
Flessibilità del congedo di maternità obbligatorio:
Qualora le condizioni di salute lo consentano, la gestante potrà usufruire della flessibilità del congedo di maternità astenendosi dal lavoro a partire dal nono mese di gravidanza o anche fino al giorno effettivo del parto (anziché dal settimo), facendo così slittare la durata del congedo post-partum rispettivamente a quattro o cinque mesi dopo il parto.
Per poter usufruire della flessibilità, la lavoratrice deve presentare apposita domanda, sia al datore di lavoro che all’INPS, corredata della certificazione sanitaria acquisita nel corso del settimo mese di gravidanza che attesti i presupposti per permanere al lavoro.
La documentazione sanitaria attestante l’assenza di pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro deve essere redatta da un medico specialista del Servizio sanitario nazionale (SSN) o con esso convenzionato e, ove presente, dal medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro.
L’eventuale interruzione della flessibilità – volontaria o per fatti sopravvenuti – determina l’inizio del congedo di maternità.
La domanda di maternità deve essere presentata prima dei due mesi che precedono la data prevista del parto e, comunque, mai oltre un anno dalla fine del periodo indennizzabile.
a cura della Dott.ssa Romina De Marzi, Consulente del Lavoro