Professionisti. Bonus locazione anche per la sublocazione

Per l’accesso al credito d’imposta introdotto dal c.d. “decreto Rilancio” (art. 28) che – stabilito per contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19 – riguarda i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto (19 maggio 2020), condizioni imprescindibili sono che:

– abbiano subìto una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento di almeno il 50% rispetto allo stesso mese del periodo d’imposta precedente;

– la misura dell’agevolazione sia commisurata all’importo versato nel periodo d’imposta 2020 con riferimento a ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio, giugno.

Locazione. Art. 28 decreto Rilancio

Il credito spetta nella misura del 60% dell’ammontare mensile del canone di locazione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo.

Ai soggetti locatari esercenti attività economica, il credito d’imposta spetta alle medesime condizioni ed è stabilito in misura percentuale, in relazione ai canoni di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo.

Sublocazione

Sulla fattispecie dei contratti di sublocazione di immobili urbani adibiti all’esercizio abituale e professionale di qualsiasi attività di lavoro autonomo stipulati da un professionista, alla quale l’Agenzia delle Entrate ha indirizzato la risposta numero 356/2020, viene ritenuto che – ancorché il rapporto di sublocazione risulti collegato al contratto di locazione da un vincolo di reciproca dipendenza – lo stesso conservi una autonoma rilevanza economica. Pertanto, considerata anche la finalità di contenere gli effetti economici negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19 che hanno determinato una riduzione dei ricavi o dei compensi delle attività economiche a fronte dell’incidenza dei costi fissi quali, ad esempio, il canone di locazione, è pacifico ritenere che sia possibile accedere al beneficio, sempreché ne sussistano le condizioni previste dalla norma agevolativa. Anche il conduttore principale potrà fruire del beneficio in esame.

Resta fermo che, ai fini del calcolo della diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento, sarà in ogni caso necessario considerare anche il canone relativo alla sublocazione summenzionata al lordo del credito d’imposta di cui all’articolo 28.

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