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  Lavoro  Esonero parziale dei contributi, Inps su Bilancio 2021
Lavoro

Esonero parziale dei contributi, Inps su Bilancio 2021

redazioneredazione—Agosto 8, 2021
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L’articolo 1, comma 20, della legge n. 178/2021 (legge di Bilancio 2021), al fine di ridurre gli effetti negativi causati dall’emergenza epidemiologica sul reddito dei lavoratori autonomi e dei professionisti e di favorire la ripresa della loro attività, ha istituito nello stato di previsione del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali il Fondo per l’esonero parziale dal versamento dei contributi previdenziali da tali soggetti dovuti, con una dotazione finanziaria iniziale di 2.500 milioni di euro per l’anno 2021.

Tale Fondo è destinato a finanziare l’esonero parziale dal pagamento dei contributi previdenziali dovuti dai lavoratori autonomi e dai professionisti iscritti alle Gestioni previdenziali dell’Inps e dai professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza che abbiano percepito, nel periodo d’imposta 2019, un reddito complessivo non superiore a 50.000 euro e abbiano subito un calo del fatturato o dei corrispettivi nell’anno 2020 non inferiore al 33% rispetto a quelli dell’anno 2019.

Sono esclusi dall’esonero i premi dovuti all’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL).

Con il decreto interministeriale del 17 maggio 2021 sono stati definiti i criteri e le modalità per la concessione dell’esonero in esame.

Il predetto decreto individua la quota del limite di spesa assegnata all’Inps nell’importo di 1.500 milioni di euro.

Soggetti interessati dal beneficio dell’esonero parziale

Sono beneficiari dell’esonero contributivo in questione (circolare Inps n. 124/2021) i soggetti di seguito riportati che risultino iscritti:

a) alle Gestioni speciali dell’Assicurazione generale obbligatoria (AGO): Gestioni autonome speciali degli artigiani, dei commercianti, dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri;

b) alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e che dichiarano redditi ai sensi dell’articolo 53, comma 1, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR);

c) alle Casse professioni autonome disciplinate dal decreto legislativo n. 509/1994 e dal decreto legislativo n. 103/1996;

d) alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995, come professionisti e altri operatori sanitari di cui alla legge 11 gennaio 2018, n. 3, già collocati in pensione;

e) alle Casse professioni autonome disciplinate dal decreto legislativo n. 509/1994 e dal decreto legislativo n. 103/1996 come professionisti, medici, infermieri e altri operatori di cui alla legge n. 3/2018, già collocati in pensione.

Requisiti generali per i lavoratori iscritti all’Inps

Di seguito i requisiti che devono sussistere perché i soggetti interessati possano beneficiare dell’esonero contributivo.

Per quanto riguarda gli iscritti alle Gestioni previdenziali Inps, l’esonero spetta a favore dei soggetti con posizione aziendale attiva alla data del 31 dicembre 2020 e che risultino iscritti alla Gestione previdenziale per la quale è chiesto l’esonero alla data del 1° gennaio 2021. In ogni caso sono destinatari dell’esonero i soggetti che abbiano provveduto a presentare tempestiva iscrizione alla Gestione previdenziale.

Sono di conseguenza esclusi i soggetti che abbiano avviato l’attività dal 1° gennaio 2021 compreso.

Inoltre, i soggetti in questione devono:

a) avere subito un calo del fatturato o dei corrispettivi nell’anno 2020 non inferiore al 33% rispetto a quelli dell’anno 2019. Il requisito non rileva per i soggetti iscritti nel corso dell’anno 2020 e con inizio attività nel medesimo anno. Nel caso in cui il soggetto beneficiario dell’esonero svolga l’attività in più studi professionali o in più società, il requisito dovrà essere verificato sul codice fiscale dello studio o della società nei quali è esercitata in modo prevalente l’attività stessa; mentre, in caso di esercizio di attività individuale e contemporanea partecipazione in studi professionali o società, il requisito è verificato sulla sola attività individuale.

Gli imprenditori agricoli professionali iscritti alla Gestione dei lavoratori autonomi in agricoltura per l’attività di amministratore in società di capitali sono esclusi dal beneficio in quanto il reddito percepito non si configura come reddito prodotto dall’azienda;

b) avere percepito, nel periodo d’imposta 2019, un reddito da lavoro o derivante dall’attività che comporta l’iscrizione alla Gestione non superiore a 50.000 euro. Per i soggetti iscritti alle Gestioni speciali autonome dell’Inps degli artigiani ed esercenti attività commerciali e alla Gestione separata, il reddito è individuato nel reddito imponibile dichiarato nel quadro RR, sezione I o II, della dichiarazione dei redditi Persone fisiche, trasmessa agli uffici finanziari entro il termine ordinario o entro il termine di presentazione dell’istanza di esonero. Per i soggetti iscritti alla Gestione dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri il reddito è individuato nei redditi risultanti nella dichiarazione dei redditi Persone fisiche presentata entro il termine di presentazione dell’istanza di esonero, riconducibili alle attività che comportano l’iscrizione alla Gestione, compresi i redditi derivanti dalle attività connesse alle attività agricole ai sensi dell’articolo 2135, terzo comma, del codice civile;

c) risultare in possesso del requisito della regolarità contributiva verificato attraverso il Documento unico di regolarità contributiva (DURC);

d) non essere titolari di contratto di lavoro subordinato, con esclusione del contratto di lavoro intermittente senza diritto all’indennità di disponibilità;

e) non essere titolari di pensione diretta, diversa dall’assegno ordinario di invalidità o da qualsiasi altro emolumento corrisposto dagli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria a integrazione del reddito a titolo di invalidità, avente natura previdenziale, che risponda alle medesime finalità di cui al citato assegno, comunque esso sia denominato.

La sussistenza di tali requisiti non è richiesta per il personale sanitario, già in quiescenza, di cui alla legge n. 3/2018 iscritto alla Gestione separata, che può pertanto accedere al beneficio indipendentemente dal fatto di trovarsi nelle condizioni previste dall’articolo 2, commi 5 e 6, del decreto interministeriale citato del 17 maggio 2021.

Per i professionisti e gli operatori di cui alla legge n. 3/2018 – in quiescenza – il beneficio è previsto nel caso di incarico conferito nel corso del 2020 ai sensi dell’articolo 2-bis, comma 5, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e il cui reddito è prodotto ai sensi dell’articolo 53, comma 1, del TUIR e dichiarato nel quadro RR, sezione II, della dichiarazione dei redditi.

Pertanto, sono esclusi i soggetti il cui contributo previdenziale alla Gestione separata è stato assolto direttamente dal committente.

Il possesso dei requisiti sopra descritti sarà dichiarato dal richiedente, sotto la propria responsabilità, nel modulo di presentazione della domanda. Nella stessa, oltre al possesso di tutti i requisiti di legge e all’assenza delle situazioni di incompatibilità, il richiedente dovrà dichiarare di essere in regola con il versamento della contribuzione previdenziale obbligatoria e di non aver superato l’importo individuale di aiuti concedibili.

Precisazioni Inps

Il possesso dei requisiti di cui alle lettere a) e b), per i soggetti iscritti alle Gestioni previdenziali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali e per i lavoratori autonomi in agricoltura, è verificato in capo al titolare della posizione aziendale.

Ai soggetti che hanno avviato nel corso del 2020 un’attività che comporta l’obbligo di iscrizione alle Gestioni speciali dell’AGO e alla Gestione separata dell’INPS non si applica il requisito di cui alle lettere a) e b), relativo all’avere subito un calo del fatturato o dei corrispettivi.

La verifica del possesso della regolarità contributiva di cui al decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali del 30 gennaio 2015 verrà effettuata con riferimento al codice fiscale alfanumerico del titolare/professionista richiedente l’esonero.

L’articolo 47-bis del dl n. 73/2021 (Sostegni-bis), inserito in sede di conversione dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, dispone che, ai fini della concessione dell’esonero dal pagamento dei contributi previdenziali, la regolarità contributiva è verificata d’ufficio dagli enti concedenti a far data dal 1° novembre 2021. A tale fine la regolarità contributiva è assicurata anche dai versamenti effettuati entro il 31 ottobre 2021. Resta in ogni caso fermo il recupero, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, degli importi fruiti a titolo di esonero in quanto non spettanti.

I requisiti di cui alle lettere d) ed e) sono verificati in capo al titolare della posizione aziendale e devono essere mantenuti durante tutto il periodo di riferimento dell’esonero (anno 2021).

La lettera d) richiede che il lavoratore titolare della posizione assicurativa per la quale viene chiesto l’esonero non risulti titolare di contratto di lavoro subordinato, con esclusione del contratto di lavoro intermittente senza diritto all’indennità di disponibilità ai sensi dell’articolo 13, comma 4, del decreto legislativo n. 81/2015. L’esonero non spetterà per i mesi nei quali risulta attivo un rapporto di lavoro subordinato.

La lettera e) dispone che ai fini dell’accesso all’esonero il richiedente titolare della posizione aziendale non deve essere titolare di trattamenti pensionistici diretti a carico, anche pro quota, dell’AGO e delle forme esclusive, sostitutive, esonerative e integrative della stessa, delle forme previdenziali compatibili con l’AGO, della Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995, degli enti di previdenza di cui al decreto legislativo n. 509/1994 e al decreto legislativo n. 103/1996.

Sono altresì ritenuti incompatibili con tale misura:

– gli assegni straordinari di accompagnamento alla pensione erogati dai Fondi di solidarietà;

– l’indennizzo per cessazione di attività commerciale;

– gli assegni vitalizi già erogati dagli enti disciolti ENPAS, Istituto Postelegrafonici e INADEL;

– le rendite facoltative, nonché l’indennità c.d. APE sociale.

L’esonero è invece compatibile con l’assegno ordinario di invalidità, con l’assegno ordinario di invalidità erogato dagli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza nonché con le rendite, dirette e indirette, erogate dall’INAIL e con gli assegni e le pensioni sociali.

Misura dell’esonero parziale

L’esonero parziale spetta nel limite massimo individuale di 3.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile per ciascun lavoratore autonomo o professionista.

Sitografia

www.inps.it

Esonero contributivo
Inps – Circolare n. 122 del 06.08.2021
Inps – Circolare n. 124 del 06.08.2021
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