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di Redigo.info – Melania Baroncini
E’ stato siglato in data 19 maggio 2026 il rinnovo del CCNL Multiservizi (Cod. CNEL K574) a firma di Conflavoro PMI, Fesica e Confsal. Il testo definitivo introduce varie modifiche, toccando importanti istituti contrattuali quali i nuovi minimi tabellari e la nuova disciplina per apprendistato professionalizzante.
Dati retributivi: i nuovi minimi tabellari
Le valenze relative ai minimi tabellari sono sei:
- giugno 2026;
- ottobre 2026;
- maggio 2027;
- dicembre 2027;
- luglio 2028;
- ottobre 2028.
| Livello | Minimi dal 01/06/2026 | Minimi dal 01/10/2026 | Minimi dal 01/05/2027 | Minimi dal 01/12/2027 | Minimi dal 01/07/2028 | Minimi dal 01/10/2028 |
| Q | 2.267,00 € | 2.337,60 € | 2.398,00 € | 2.438,50 € | 2.489,00 € | 2.529,00 € |
| 1 | 2.118,00 € | 2.182,60 € | 2.238,00 € | 2.274,80 € | 2.321,00 € | 2.357,80 € |
| 2 | 1.899,00 € | 1.955,00 € | 2.003,00 € | 2.034,80 € | 2.074,80 € | 2.106,70 € |
| 3 | 1.626,50 € | 1.671,50 € | 1.710,00 € | 1.735,60 € | 1.767,80 € | 1.793,50 € |
| 4 | 1.531,20 € | 1.572,50 € | 1.607,80 € | 1.631,00 € | 1.660,60 € | 1.684,00 € |
| 5 | 1.451,00 € | 1.488,90 € | 1.521,20 € | 1.543,00 € | 1.570,00 € | 1.591,70 € |
| 6 | 1.379,00 € | 1.414,00 € | 1.444,00 € | 1.464,00 € | 1.489,00 € | 1.509,00 € |
| 7 | 1.307,00 € | 1.339,00 € | 1.366,90 € | 1.385,00 € | 1.408,00 € | 1.426,50 € |
L’importo dell’EDR pari a 10,33 € è già compreso nei minimi tabellari.
Da aggiungere, invece, l’importo dell’indennità di funzione pari a 27,00 €.
Introdotti inoltre, l’Elemento di garanzia retributiva (pari all’1% della retribuzione di fatto nelle aziende in cui non è istituito il Premio di Risultato) e gli scatti di anzianità, i quali sono pari a:
- 2% della relativa retribuzione tabellare, che maturano con cadenza triennale per massimo di 5 scatti per i lavoratori operai;
- 6,25% della retribuzione tabellare, che maturano con cadenza biennale per un massimo di 8 scatti per i lavoratori impiegati.
Apprendistato professionalizzante: modificata la durata complessiva
Un’importante modifica è stata operata sull’apprendistato professionalizzante. Parliamo di nuove durate del periodo di apprendistato che, dalla data del rinnovo del CCNL, sono pari a:
- 48 mesi per gli apprendisti al livello 1-2;
- 36 mesi per gli apprendisti livello 3-4;
- 24 mesi per gli apprendisti livello 5-6.
Rimasto invariato, invece, l’inquadramento retributivo.
Nuove maggiorazioni e indennità
Nel rinnovo sono state introdotte e modificate alcune maggiorazioni ed indennità, che riportiamo di seguito:
- Maggiorazione prestazione nel sesto giorno: 25%;
- Indennità di reperibilità in giornata feriale: 7,75 €;
- Indennità di reperibilità in giornata festiva: 10,33 €;
- Indennità di maneggio denaro: 6%;
- Lavoro supplementare lavoratori part-time: 28%;
- Clausola elastica lavoratori part-time: 15%.

Prova e preavviso
La prova viene modificata come riportato nella tabella sottostante:
| Livelli | Periodo di prova |
| Q | 6 mesi |
| 1 | 4 mesi |
| 2 | 3 mesi |
| 3 – 4 | 30 giorni |
| 5 – 6 – 7 | 26 giorni |
| Apprendisti | 30 giorni |
| Impiegati liv. dal 3 al 6 | 2 mesi |
Il periodo di prova è di effettivo lavoro.
Il preavviso invece è diventato il seguente:
| Anzianità di servizio | Livello | Preavviso |
| fino a 5 anni | Q-1 | 2 mesi e 15 giorni |
| 2 | 1 mese e 15 giorni | |
| 3-4-5-6 | 1 mese | |
| Operai | 15 giorni | |
| > 5 anni e fino a 10 anni | Q-1 | 3 mesi e 15 giorni |
| 2 | 2 mesi | |
| 3-4-5-6 | 1 mese e 15 giorni | |
| Operai | 15 giorni | |
| > 10 anni | Q-1 | 4 mesi e 15 giorni |
| 2 | 2 mesi e 15 giorni | |
| 3-4-5-6 | 2 mesi | |
| Operai | 15 giorni |
In caso di dimissioni, i termini di cui alla precedente tabella sono ridotti alla metà per gli impiegati e a 7 giorni per gli operai.
Nuovo trattamento spettante in caso di malattia
Il lavoratore non in prova avrà diritto alla conservazione del posto per 12 mesi nell’arco di 36 mesi consecutivi. Per i lavoratori a termine assenti per malattia, la conservazione del posto è limitata ad un periodo massimo pari a un terzo della durata del contratto iniziale.
Durante il periodo di malattia il lavoratore non in prova avrà diritto a percepire la retribuzione comprensiva dell’indennità erogata dall’INPS come di seguito indicato:
- 100% per i primi 6 mesi;
- 50% per i successivi 6 mesi.
In caso di ricovero ospedaliero, il lavoratore conserva il diritto alla retribuzione globale piena per l’intera durata del ricovero.
Altre modifiche intervenute
A conclusione riportiamo le altre modifiche intervenute:
- introduzione di 40 ore di ROL, da fruire in blocchi di 4 ovvero di 8 ore;
- Per il finanziamento del FONDOSANI (Assistenza Sanitaria Integrativa) è dovuto un contributo mensile obbligatorio per ciascun lavoratore in forza, pari a 14,50 € di cui 13,50 € a carico dell’azienda ed 1,00 € a carico del lavoratore. I contributi sono dovuti per 12 mensilità da corrispondersi entro il giorno 16 di ogni mese. L’azienda che omette il versamento della quota mensile è tenuta ad erogare al lavoratore un elemento distinto della retribuzione pari a 25,00 € lordi da corrispondere per tutte mensilità previste dal CCNL.
- introduzione di: permessi per nascita di un figlio, congedo per nonni lavoratori, congedo per lavoratori tossicodipendenti e vittime di violenza di genere, lavoratori studenti.
- modifica dell’istituto della trasferta per la quale al lavoratore in missione spetta il rimborso delle spese di viaggio, vitto, alloggio e di altre spese vive nonché il rimborso giornaliero o chilometrico in caso di utilizzo del proprio mezzo di trasporto.


