Vai al contenuto
  venerdì 7 Agosto 2026
redigo.info
  • Home
  • Lavoro
  • CCNL
  • Fisco
  • Bandi e Contributi
  • Professionisti
  • Leggi e Prassi
  • Tecnologia
  • Altre Sezioni
    • Formazione
    • Imprese
    • Economia
    • Pubblica Amministrazione
    • Moduli Fiscali
    • Moduli Lavoro
    • Newsletter
  • Store
    • CCNL e Guide
    • Carrello
    • Il mio account
0

Nessun prodotto nel carrello.

In Breve
Agosto 7, 2026Supporto all’utilizzo di fonti rinnovabili nelle imprese – Emilia Romagna Agosto 7, 2026Adempimento collaborativo: circolare 6/E con ogni novità della riforma fiscale Agosto 7, 2026Bando innovazione sale di spettacolo – Emilia Romagna Agosto 7, 2026Adempimenti e accertamenti: arriva il nuovo Testo Unico fiscale Agosto 7, 2026Lavoratori esposti all’amianto, linee guida Agosto 7, 2026INL – Linee guida agosto 2026 Agosto 7, 2026Agenzia delle Entrate – Circolare n. 6 del 6.8.2026 Agosto 7, 2026DECRETO LEGISLATIVO 5 agosto 2026, n. 141 Agosto 6, 2026Bando Isi 2025, cosa fare d’ora in avanti Agosto 6, 2026Riforma della disabilità: dall’INPS arrivano novità sul progetto di vita
redigo.info
0

Nessun prodotto nel carrello.

redigo.info
  • Home
  • Lavoro
  • CCNL
  • Fisco
  • Bandi e Contributi
  • Professionisti
  • Leggi e Prassi
  • Tecnologia
  • Altre Sezioni
    • Formazione
    • Imprese
    • Economia
    • Pubblica Amministrazione
    • Moduli Fiscali
    • Moduli Lavoro
    • Newsletter
  • Store
    • CCNL e Guide
    • Carrello
    • Il mio account
redigo.info
0
Carrello

Nessun prodotto nel carrello.

  Economia  In GU il correttivo del Cpb e di altri decreti
EconomiaFisco

In GU il correttivo del Cpb e di altri decreti

redazioneredazione—Giugno 16, 2025
FacebookX TwitterPinterestLinkedInTumblrRedditVKWhatsAppEmail

Il Dlgs n. 81/2025 da poco pubblicato su G.U. n. 134/2025, è correttivo del Concordato preventivo biennale (Cpb) e dei decreti attuativi della Legge n. 111/2023 (c.d. “Delega Fiscale”).

L’organo di stampa dell’Agenzia delle Entrate ne declina le principali misure. Noi ci occuperemo delle disposizioni sul Cpb.

Il correttivo. Dettaglio degli articoli

Disposizioni sui coefficienti di redditività per i contribuenti forfetari – articolo 1

Per i contribuenti che applicano il regime forfetario (articolo 1, comma 54, legge 190/2014) viene stabilito che per determinare il reddito imponibile si mantiene l’uso dei coefficienti di redditività basati sulla classificazione Ateco 2007 di cui all’allegato n. 2 della legge n. 145/2018, fino all’approvazione dei coefficienti di redditività elaborati secondo la nuova classificazione Ateco 2025.

Fatturazione elettronica delle prestazioni sanitarie verso consumatori finali – articolo 2

Viene reso permanente, dunque strutturale, il divieto di fatturazione elettronica per i soggetti Iva che effettuano prestazioni o cessioni sanitarie nei confronti delle persone fisiche/consumatori finali.

Trasmissione dei corrispettivi relativi alle ricariche dei veicoli elettrici – articolo 3

Il sistema di sanzioni previste per la mancata o non tempestiva memorizzazione o trasmissione dei corrispettivi (o per la memorizzazione/trasmissione con dati incompleti o non veritieri) viene esteso anche ai corrispettivi percepiti dagli operatori che mettono a disposizione servizi di ricarica elettrica dei veicoli, tramite stazioni di ricarica. Gli aspetti tecnici saranno regolati da un apposito provvedimento ADE entro 180 giorni dal 12 giugno 2025.

Partite Iva: tempi di trasmissione delle CU per redditi lavoro autonomo e messa a disposizione della precompilata – articolo 4

A partire dal 2026, le Certificazioni uniche che contengono esclusivamente redditi di lavoro autonomo rientranti nell’esercizio di arte o professione abituale sono trasmesse in via telematica all’ADE entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello in cui le somme e i valori sono stati corrisposti. Stesso rinvio riguarda le Certificazioni uniche contenenti provvigioni per le prestazioni non occasionali inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari. Di conseguenza, sempre dal 2026, viene differito al 20 maggio 2026 anche il termine a partire dal quale l’Agenzia delle entrate, dovendo utilizzare le predette certificazioni, mette a disposizione dei contribuenti titolari di partita Iva la dichiarazione dei redditi precompilata. Resta fermo il 30 aprile per tutti gli altri contribuenti (lavoratori e pensionati).

Termine di invio al Sistema tessera sanitaria dei dati relativi alle spese sanitarie – articolo 5

Passa da semestrale ad annuale la trasmissione, da parte degli operatori, dei dati delle spese sanitarie al Sistema tessera sanitaria per la predisposizione, da parte dell’Agenzia delle entrate, della dichiarazione dei redditi. Il termine sarà stabilito con dm MEF.

Semplificazione del termine di versamento dell’Iva da parte dei soggetti forfetari che effettuano acquisti intracomunitari – articolo 6

I soggetti forfetari che effettuano acquisti, anche intracomunitari, in reverse charge, versano la relativa Iva trimestralmente (anziché mensilmente), entro il 16 del secondo mese successivo a ciascuno dei trimestri solari. Fanno eccezione gli acquisti intracomunitari (anche oggetto di vendite a distanza) entro la soglia di 10mila euro annui.

Il correttivo abroga il Cpb per i soggetti in regime forfetario – articolo 7

Dal 2025, il Cpb viene abrogato per i contribuenti forfettari.

Disposizioni in materia di imposta sostitutiva opzionale per il Concordato – articolo 8

Dalle adesioni al Concordato per il biennio 2025-2026 non esercitate prima del 12 giugno 2025, viene introdotto un limite di 85mila euro all’eccedenza, tra reddito concordato e reddito dichiarato per il periodo d’imposta precedente, sulla quale i soggetti che aderiscono al Cpb possono applicare un’imposta sostitutiva del 10, 12 o 15% a seconda del proprio livello di affidabilità fiscale. Oltre la soglia di 85mila euro, vengono applicate le ordinarie aliquote Irpef e Ires.

Introduzione di ulteriori cause di esclusione e di cessazione – articolo 9

Per le opzioni esercitate per l’adesione al concordato relative al biennio 2025-2026, purché non esercitate prima della data di entrata in vigore del decreto , viene escluso l’accesso ai benefici dell’istituto ai contribuenti che dichiarano individualmente redditi di lavoro autonomo e che partecipano, contemporaneamente, ad associazioni, società tra professionisti o società tra avvocati, a meno che non vi abbiano optato anche l’associazione o società. Contemporaneamente, le associazioni e le società cessano dal regime del concordato quando anche solo uno dei soci o degli associati, che dichiarano individualmente redditi di lavoro autonomo, non possono più determinare il loro reddito mediante l’adesione alla proposta di concordato. Stessa causa di cessazione per il singolo socio è prevista anche quando la società o l’associazione non possa più determinare il reddito sulla base dell’adesione alla proposta di concordato.

Norma di interpretazione autentica – articolo 10

Rispetto alle cause di esclusione al Cpb, viene introdotta una norma di interpretazione autentica: per le società o gli enti che, nel primo anno cui si riferisce la proposta, effettuano un conferimento, non è considerato tale il semplice apporto di capitale ma l’assegnazione di un’azienda o un ramo di essa.

Modifica del termine per l’adesione – articolo 11

Due mesi in più per aderire al all’Istituto concordatario: la scadenza viene spostata al 30 settembre (per i soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, all’ultimo giorno del nono mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta).

Semplificazione della procedura di approvazione della metodologia per l’elaborazione della proposta – articolo 12

L’iter di emanazione del decreto che approva la metodologia di elaborazione della proposta di concordato viene semplificato. Il parere del Garante per la protezione dei dati personali dev’essere richiesto solo ove si introducano modifiche sostanziali alla metodologia di calcolo già vagliata positivamente dall’Autorità.

Deduzione del costo del lavoro incrementale – articolo 13

Nella determinazione del reddito di lavoro autonomo e d’impresa oggetto di adesione al Cpb esercitata dal biennio 2025-2026, tra le componenti che non concorrono alla formazione del reddito oggetto della proposta – oltre a plusvalenze, sopravvenienze attive, minusvalenze, sopravvenienze passive, perdite su crediti e utili e perdite di partecipazione – viene inclusa la c.d. la maxi-deduzione del costo del lavoro del 120% per le nuove assunzioni, vale a dire la maggiorazione del costo del lavoro ricavata sulla base degli incrementi occupazionali risultanti al termine di ciascuno dei periodi d’imposta rispetto al periodo d’imposta precedente.

Introduzione di soglie sulle proposte di Cpb per chi dichiara alti punteggi di ISA – articolo 14

Per i contribuenti Isa con profili di affidabilità fiscale più elevati, il reddito di riferimento della proposta di concordato non può superare il reddito del periodo d’imposta antecedente a quelli oggetto di Concordato, aumentato delle seguenti percentuali:

  • 10%, se nel periodo d’imposta antecedente a quelli cui si riferisce la proposta i contribuenti presentano un livello di affidabilità fiscale pari a 10;
  • 15%, se nel periodo d’imposta antecedente a quelli cui si riferisce la proposta i contribuenti presentano un livello di affidabilità fiscale pari o superiore a 9 ma inferiore a 10;
  • 25%, se nel periodo d’imposta antecedente a quelli cui si riferisce la proposta i contribuenti presentano un livello di affidabilità fiscale pari o superiore a 8 ma inferiore a 9.

Queste limitazioni non vengono applicate se la proposta, formulata con detti criteri, risulti inferiore ai valori di riferimento settoriali derivanti dall’applicazione della metodologia di elaborazione.

Stesse regole vengono estese alla determinazione della proposta di valore della produzione netta rilevante ai fini della imposta regionale sulle attività produttive (IRAP).

Modifiche relative alle cause di decadenza dal Concordato – articolo 15

Infine, una conferma: la decadenza dal Cpb per omesso versamento delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato della dichiarazione si verifica se il versamento delle imposte non avviene entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui all’articolo 2 del Dlgs n. 462/1997, a seguito dell’attività svolta dall’Agenzia delle entrate. Pertanto si riconosce ai contribuenti, effettuando il pagamento prima della richiamata scadenza, la possibilità di non incorrere nella predetta decadenza senza, però, ammettere la facoltà di rateizzazione.

Redazione redigo.info

Indennità di discontinuità 2025 per i lavoratori dello spettacolo
INPS – Messaggio n. 1895 del 16.6.2025
Articoli correlati
scrivania - documento - adempimento - redigo
Fisco

Adempimento collaborativo: circolare 6/E con ogni novità della riforma fiscale

Agosto 7, 2026
testo - redigo
Fisco

Adempimenti e accertamenti: arriva il nuovo Testo Unico fiscale

Agosto 7, 2026
4 - quarto - redigo
Fisco

Dal Cdm il quarto Omnibus (2026)

Agosto 6, 2026
Leggi anche
sostenibilità - redigo
Bandi e Contributi

Supporto all’utilizzo di fonti rinnovabili nelle imprese – Emilia Romagna

Agosto 7, 2026
scrivania - documento - adempimento - redigo
Fisco

Adempimento collaborativo: circolare 6/E con ogni novità della riforma fiscale

Agosto 7, 2026
spettacolo - redigo
Bandi e Contributi

Bando innovazione sale di spettacolo – Emilia Romagna

Agosto 7, 2026
testo - redigo
Fisco

Adempimenti e accertamenti: arriva il nuovo Testo Unico fiscale

Agosto 7, 2026
rischio - amianto - redigo
Lavoro

Lavoratori esposti all’amianto, linee guida

Agosto 7, 2026
Strumenti
accedi_gpl news_letter_button
Guide pratiche in evidenza
  • CCNL H024 - Commercio (CISAL) CCNL H024 - Commercio (CISAL) 25,00€ Il prezzo originale era: 25,00€.18,00€Il prezzo attuale è: 18,00€.
  • CCNL J241 - Imprese creditizie finanziarie e strumentali CCNL J241 - Imprese creditizie finanziarie e strumentali 25,00€ Il prezzo originale era: 25,00€.18,00€Il prezzo attuale è: 18,00€.
  • CCNL G355 - Spettacolo: Imprese settore artistico, informativo e sportivo CCNL G355 - Spettacolo: Imprese settore artistico, informativo e sportivo 25,00€ Il prezzo originale era: 25,00€.18,00€Il prezzo attuale è: 18,00€.
  • CCNL C01F - Aziende del Comparto Metalmeccanico (Confimpreseitalia) CCNL C01F - Aziende del Comparto Metalmeccanico (Confimpreseitalia) 25,00€ Il prezzo originale era: 25,00€.18,00€Il prezzo attuale è: 18,00€.
  • CCNL HV51 - Vigilanza Privata e Servizi Fiduciari CCNL HV51 - Vigilanza Privata e Servizi Fiduciari 25,00€ Il prezzo originale era: 25,00€.18,00€Il prezzo attuale è: 18,00€.
Categorie
  • Recenti
  • Popolari
sostenibilità - redigo

Supporto all’utilizzo di fonti rinnovabili nelle imprese – Emilia Romagna

Agosto 7, 2026
scrivania - documento - adempimento - redigo

Adempimento collaborativo: circolare 6/E con ogni novità della riforma fiscale

Agosto 7, 2026
spettacolo - redigo

Bando innovazione sale di spettacolo – Emilia Romagna

Agosto 7, 2026
testo - redigo

Adempimenti e accertamenti: arriva il nuovo Testo Unico fiscale

Agosto 7, 2026
rischio - amianto - redigo

Lavoratori esposti all’amianto, linee guida

Agosto 7, 2026
sostenibilità - redigo

Supporto all’utilizzo di fonti rinnovabili nelle imprese – Emilia Romagna

Il contratto di espansione è sostegno alle aziende

Superbonus 110% in pillole e cessione del credito

Superbonus 110%. Sezione dedicata per informazioni certe

Recovery Plan, 6 missioni dall’Italia

Tag
accordo di rinnovo (61) Agenzia delle Entrate (1732) ANPAL (65) Bando (87) CCNL (142) CDM (70) Circolare (133) Circolare Inps (265) CNDCEC (366) Codici tributo (86) Commercialisti (69) concordato preventivo biennale (59) Consulenti del Lavoro (97) CPB (54) Credito d'imposta (76) Decreto (251) Esonero contributivo (74) Faq (65) Fnc (51) Fondazione Studi Consulenti del Lavoro (103) formazione (56) Gazzetta Ufficiale (66) INAIL (184) INL (87) INPS (1040) Intelligenza artificiale (65) ISA (70) IVA (158) MEF (124) Messaggio INPS (457) MIMIT (228) ministero del lavoro e delle politiche sociali (193) MiSE (110) NASpI (69) PMI (74) PNRR (87) Professionisti (87) Provvedimento (268) pubblica amministrazione (61) rinnovo CCNL (102) Risoluzione (77) Risposta (283) Smart Working (60) Superbonus (59) Superbonus 110% (73)
Partner
CAFCONFSAL
    Sito
    • Chi siamo
    • Contatti
    • Note legali
    • Notifiche editoriali
    • Pubblicità
    Enti
    • Inps
    • Inail
    • Ministero del Lavoro
    • Mef
    • Agenzia delle Entrate
    Links
    • Normattiva
    • Gazzetta Ufficiale
    • Invitalia
    • Medio Credito Centrale
    • Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
    redigo.info
    Pubblicazione di informazione rivolta ai Consulenti del Lavoro, Dottori commercialisti ed Esperti Contabili, Responsabili delle risorse umane, Imprenditori e, più in generale, a tutte le persone che operano nell’ambito Giuslavoristico, Fiscale e Contabile. Testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Tivoli n. 02/2021 - Direttore Responsabile Dott.ssa Alessia Lupoi. Alcuni contenuti di Redigo possono essere sviluppati con supporto dell’intelligenza artificiale, sempre con revisione umana e controllo redazionale.

    TAGS

    Agenzia delle EntrateINPSMessaggio INPSCNDCECRispostaProvvedimentoCircolare InpsDecretoMIMITministero del lavoro e delle politiche sociali
    Copyright 2026 · Tutti i diritti riservati · redigo.info by Deleganoi S.p.A.
    Cap. Soc. 107.000,00 · C.C.I.A.A. RM-1612096 · C.F./P.IVA e Reg.Imp. 01688220332
    Immagini by Pixabay, Freepik e Pexels
    Privacy Policy Cookie Policy