Nessun prodotto nel carrello.
La rendicontazione di sostenibilità 2027 entra in una nuova fase con la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 21 settembre 2026 di due regolamenti delegati della Commissione:
Intervengono su fronti distinti ma collegati. Il primo stabilisce un principio di rendicontazione di sostenibilità ad uso volontario per le imprese protette dal limite per la catena del valore. Il secondo modifica il Regolamento delegato (UE) 2023/2772 e introduce la semplificazione di taluni principi europei di rendicontazione di sostenibilità, gli ESRS.
Le nuove disposizioni si inseriscono nelle modifiche apportate dalla direttiva (UE) 2026/470 alla direttiva 2013/34/UE, che ha ridotto il numero delle imprese tenute a comunicare informazioni sulla sostenibilità e ha semplificato gli obblighi di rendicontazione.
Rendicontazione di sostenibilità 2027: il principio volontario per le imprese
Del Regolamento delegato (UE) 2026/1560 l’obiettivo è agevolare la comunicazione volontaria di informazioni sulla sostenibilità da parte delle imprese che non sono tenute alla rendicontazione.
Il principio volontario costituisce anche il riferimento per il limite della catena del valore. I soggetti che comunicano informazioni sulla sostenibilità (articoli 19 bis e 29 bis della direttiva 2013/34/UE) non possono chiedere alle imprese della propria catena del valore che non superano un numero medio di 1.000 dipendenti occupati durante l’esercizio precedente informazioni ulteriori rispetto a quelle previste dal principio. Il nuovo principio mantiene la struttura modulare già adottata nella raccomandazione (UE) 2025/1710, articolata in:
- un modulo di base;
- un modulo onnicomprensivo.
Sono previsti diversi tipi di elementi informativi:
- elementi essenziali, che l’impresa deve comunicare quando applica il principio;
- elementi necessari in specifiche circostanze;
- elementi volontari;
- elementi da considerare nel solo caso di comunicazione di informazioni settoriali.
Per garantire proporzionalità rispetto alle dimensioni dell’impresa, alcuni elementi informativi sono facoltativi per le imprese con al massimo 10 dipendenti; restano altrimenti essenziali per le altre imprese che applicano il principio.
Rendicontazione di sostenibilità 2027: il limite per la catena del valore
Il limite per la catena del valore assume un ruolo specifico nella nuova disciplina.
Le imprese obbligate alla rendicontazione di sostenibilità devono chiedere a quelle della propria catena del valore soltanto le informazioni di cui hanno bisogno, non automaticamente tutte le informazioni indicate nel principio ad uso volontario.
Il limite si applica alla raccolta di informazioni finalizzata alla comunicazione delle informazioni sulla sostenibilità prevista dal diritto nazionale che recepisce la direttiva 2013/34/UE. Non incide, invece, sulle richieste di informazioni necessarie per adempiere obblighi derivanti da altre normative dell’Unione europea o nazionali, alle condizioni stabilite da tali normative.
Il principio volontario si applicherà agli esercizi aventi inizio il 1° gennaio 2027 o in data successiva.
Con l’entrata in vigore del nuovo regolamento, inoltre, la raccomandazione (UE) 2025/1710 sarà considerata priva di effetti giuridici.
ESRS semplificati: il Regolamento delegato UE 2026/1563
Il secondo intervento riguarda le imprese soggette agli obblighi di rendicontazione di sostenibilità. Il Regolamento delegato (UE) 2026/1563 modifica il Regolamento delegato (UE) 2023/2772 per quanto riguarda la semplificazione di taluni principi di rendicontazione di sostenibilità.
La revisione degli ESRS è collegata alle modifiche introdotte dalla direttiva (UE) 2026/470 alla direttiva 2013/34/UE. Il nuovo intervento tiene conto dell’esperienza maturata nella prima applicazione degli ESRS e mira a:
- ridurre le informazioni da comunicare;
- attribuire maggiore rilevanza agli indicatori quantitativi rispetto alle descrizioni narrative;
- distinguere più chiaramente le informazioni obbligatorie da quelle volontarie;
- chiarire il principio di rilevanza;
- aumentare la coerenza con la normativa europea vigente;
- rafforzare l’interoperabilità con gli standard internazionali di sostenibilità.
La Commissione ha anche introdotto modifiche ulteriori rispetto al parere tecnico elaborato dall’EFRAG, con l’obiettivo espresso di garantire proporzionalità e applicazione uniforme delle regole.
Cosa cambia con i nuovi ESRS
Gli interventi del Regolamento delegato (UE) 2026/1563 riguardano diversi ambiti della rendicontazione.
Tra questi rientrano:
- valutazione della rilevanza;
- presentazione attendibile delle informazioni;
- livello di aggregazione dei dati;
- possibilità di esenzione da alcuni obblighi informativi;
- effetti finanziari attesi;
- emissioni di gas serra;
- piani di transizione climatica;
- microplastiche;
- inquinanti;
- sostanze estremamente preoccupanti;
- aspetti specifici della gestione patrimoniale;
- diritti umani e non discriminazione.
Particolare attenzione è dedicata al coordinamento con la direttiva (UE) 2024/1760 sul dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità. Il regolamento sostituisce integralmente i principi contenuti nell’allegato I del Regolamento delegato (UE) 2023/2772.
ESRS 2026 e 2027: il regime transitorio
Il nuovo Regolamento delegato (UE) 2026/1563 entra in vigore il 10 novembre 2026. L’applicazione ordinaria dei nuovi principi è prevista per gli esercizi che iniziano il 1° gennaio 2027 o in data successiva.
Per gli esercizi compresi tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2026 è previsto, invece, un regime opzionale.
Le imprese potranno scegliere se applicare:
- la versione vigente degli ESRS;
- la versione semplificata introdotta dal nuovo regolamento.
La scelta dovrà essere indicata chiaramente nella dichiarazione di sostenibilità, specificando il quadro normativo adottato.
La nuova disciplina sarà quindi operativa, secondo i rispettivi ambiti, a partire dagli esercizi che iniziano dal 1° gennaio 2027.

