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  Fisco  Misure compensative: quando l’IVA non si applica alle somme
Fisco

Misure compensative: quando l’IVA non si applica alle somme

redazioneredazione—Ottobre 31, 2024
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Con risposta n. 212, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito in merito all’applicabilità dell’IVA, non dovuta in misure di compensazione da parte di una società ad un Comune, considerando la convezione stipulata, tra i due soggetti, al fine di realizzare un impianto fotovoltaico nel territorio appartenente allo stesso Comune.

In base all’art. 1 del DPR n. 633 del 26 ottobre 1972, l’Agenzia ha definito la non applicabilità dell’IVA sulle somme dovute dalla società al Comune, nonostante le condizioni definite dalla convenzione, che di seguito saranno esposte.

Il quesito

Il Comune (istante) ha chiesto all’Agenzia delle Entrate di conoscere il trattamento fiscale e gli effetti dell’IVA nei confronti di una convenzione, attraverso la quale Comune e società si impegnano a disciplinare la realizzazione, l’esercizio e la manutenzione di un parco fotovoltaico nel territorio comunale di circa 200mila mq, approvata preventivamente dalla Giunta comunale.

La convenzione regola i rapporti, gli impegni e le obbligazioni tra Comune e Società e prevede, da parte della Società, i seguenti obblighi:

  • pagamento di un corrispettivo annuale indennitario pari a 60.000 + IVA, dal 1° al 21° anno di efficacia della convenzione;
  • pagamento di un corrispettivo annuale pari al 2% del fatturato annuale, dal 21° al 31° anno di efficacia della convenzione.

Gli obblighi della società sono subordinati all’approvazione della variante urbanistica della zona in questione di applicazione del parco fotovoltaico e al rilascio dell’autorizzazione unica per la realizzazione ed esercizio del progetto entro 120 giorni dall’autorizzazione della Regione.

Al momento di erogare le somme, la Società ritiene che gli importi siano considerabili contributi a fondo perduto, dunque, non soggetti a IVA.

Normativa sull’applicabilità dell’IVA. La risposta dell’AE

Nella risposta, l’Agenzia si rimette alla seguente normativa:

  • art. 1 DPR n. 633 del 26 ottobre 1972, secondo cui “l’imposta sul valore aggiunto si applica sulle cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato nell’esercizio di imprese” (rispettando, dunque, i presupposti oggettivo, soggettivo e territoriale;
  • art. 3 DPR n. 633 del 26 ottobre 1972, secondo cui “costituiscono prestazioni di servizi le prestazioni verso corrispettivo dipendenti da contratti d’opera, appalto, trasporto, mandato, spedizione, agenzia, mediazione, deposito e in genere da obbligazioni di fare, di non fare e di permettere quale ne sia la fonte”;
  • decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 10 settembre 2010 che disciplina le linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili.

Sulla base di ciò, l’Agenzia ha potuto constatare che non vi fosse una controprestazione da parte del Comune nei confronti della Società: il primo riceve tali cifre senza riproporre nessun servizio che potesse far valere l’art. 3 del DPR 633/72.

Considerando le somme, misure compensative e riguardanti l’aspetto ambientale degli impianti alimentati da fonti rinnovabili (come sancito dal decreto), la Società, per l’Agenzia delle Entrate, non è dovuta a nessuna applicazione IVA, esonerandola dall’imposta.

Redazione redigo.info

Agenzia delle Entrateapplicazione IVAdecreto Ministero dello Sviluppo economico 10.09.2010DPR n. 633 del 26.10.1972Risposta n. 212
Agenzia delle Entrate – Risposta n. 212 del 30.10.2024
CPB: Leo non si pronuncia. Alla scadenza, de Nuccio torna a chiedere
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