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  Fisco  Aggregazione aziendale, vantaggi ad hoc
FiscoImprese

Aggregazione aziendale, vantaggi ad hoc

redazioneredazione—Febbraio 12, 2021
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Un pacchetto di misure fiscali di vantaggio ad hoc, non nuove a dire il vero, disegnate per incentivare i processi di aggregazione aziendale realizzati attraverso fusioni, scissioni o conferimenti d’azienda da deliberare nel 2021 (legge n. 178/2020, articolo 1, commi 233-243).

Le misure erano già state introdotte dal decreto “Rilancio” per favorire il rafforzamento patrimoniale delle piccole e medie imprese. La Legge di bilancio 2021 ha di fatto prorogato il credito d’imposta a favore delle società per l’aumento di capitale, estendendone i termini fino al 30 giugno 2021 e introducendo correzioni all’impianto normativo originario.

Aggregazione aziendale: in sostanza?

Viene consentito:

– al soggetto risultante dall’operazione straordinaria;

– al beneficiario;

– al conferitario

di trasformare in credito d’imposta una quota di attività per imposte anticipate (deferred tax asset – Dta) riferite a perdite fiscali ed eccedenze Ace (Aiuto alla crescita economica).

La trasformazione avviene in due momenti distinti, per un ammontare complessivo non superiore al 2% della somma delle attività dei soggetti partecipanti alla fusione o alla scissione.

Aggregazione, perché?

Il mondo imprenditoriale italiano è un tessuto creativo, dinamico ma cronicamente sottocapitalizzato: ha un patrimonio netto inferiore ai limiti legali.

FiscoOggi lo giudica un fenomeno consistente in Italia, tanto da rendere altrettanto persistente la relazione tra sottocapitalizzazione, fallimento dell’impresa e sua uscita dal mercato. Se si aggiungono i potenziali effetti dell’epidemia di Covid-19 e le sue ricadute?

L’insorgere della sottocapitalizzazione anticipa spesso la conclusione dell’attività; circa il 60% delle società coinvolte esce dal mercato entro 3 anni.

Nonostante l’effetto mitigante delle misure del Governo, l’epidemia di Covid-19 condurrebbe a un notevole aumento del tasso di sottocapitalizzazione nel 2020/21. Ne riparleremo, è un tema di notevole interesse.

Ora che l’obiettivo centrale dev’essere, per innumerevoli elementari ragioni, arginare questo rischio, ieri il decreto “Rilancio”, oggi la Legge di bilancio 2021, hanno esteso e aumentato bonus che favoriscono la capitalizzazione e il rafforzamento delle società.

Eccoli ripresi dalla rivista dell’Amministrazione finanziaria.

Bonus condizionato ed esclusioni

Per fruire dell’incentivo, le società che partecipano alle operazioni:

– devono essere operative da almeno 2 anni;

– non devono far parte dello stesso gruppo societario;

– non devono essere legate tra loro da un rapporto di partecipazione superiore al 20% o controllate anche indirettamente ai sensi delle norme del codice civile.

Sono escluse dall’agevolazione le società per le quali sia stato accertato:

– lo stato o il rischio di dissesto ai sensi della disciplina delle crisi bancarie ovvero

– lo stato di insolvenza secondo le norme sulla crisi d’impresa.

Inoltre, la trasformazione delle attività per imposte anticipate in credito d’imposta resta condizionata al pagamento di una commissione, pari al 25% delle attività per imposte anticipate complessivamente trasformate, da versare in due soluzioni.

Il versamento della commissione è effettuato:

1. per il 40% entro trenta giorni dalla data di efficacia giuridica delle operazioni straordinarie;

2. per il restante 60% entro i primi trenta giorni dell’esercizio successivo a quello in corso alla data di efficacia giuridica delle operazioni stesse.

La commissione è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP nell’esercizio in cui avviene il pagamento.

Ai fini dell’accertamento, delle sanzioni e della riscossione della commissione, nonché per il relativo contenzioso, si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi.

Perdite e importi che attraggono l’incentivo

Secondo norma, per operazioni di aggregazione aziendale realizzate attraverso fusione, scissione o conferimento d’azienda e deliberate dall’assemblea dei soci, o dal diverso organo competente per legge, tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2021, al soggetto risultante dalla fusione o incorporante, beneficiario e conferitario, è consentita la trasformazione in credito d’imposta delle attività per imposte anticipate riferite ai seguenti componenti:

perdite fiscali maturate fino al periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di efficacia giuridica dell’operazione, non ancora computate in diminuzione del reddito imponibile alla medesima data;

importo del rendimento nozionale eccedente il reddito complessivo netto, cosiddette eccedenze Ace, maturato fino al periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di efficacia giuridica dell’operazione e non ancora dedotto né trasformato in credito d’imposta alla medesima data.

Le attività per imposte anticipate riferibili ai componenti sopra indicati possono essere trasformate in credito d’imposta anche se non iscritte in bilancio.

Bonus senza interessi

Il credito d’imposta derivante dalla trasformazione non è produttivo di interessi e può essere utilizzato, senza limiti di importo, in compensazione mediante F24, ovvero essere ceduto, e ancora, essere chiesto a rimborso.

Esso va indicato nella dichiarazione dei redditi, ma non concorre alla formazione del reddito d’impresa né della base imponibile dell’IRAP e non rileva ai fini del rapporto tra componenti positive e negative di reddito.

Un solo bonus per ogni beneficiario

Le disposizioni agevolative possono essere applicate una sola volta per ciascun soggetto.


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