Cfp, compatibili le agevolazioni da Cura Italia e Ristori

Cfp (Contributo a fondo perduto): il professionista che ha subito perdite economiche a causa del perdurare degli effetti negativi della pandemia può accedere alle agevolazioni di cui al dl “Ristori”, pur avendo già beneficiato del contributo introdotto dal dl “Cura Italia”.

Cfp. Agevolazioni da Cura Italia

Con l’articolo 27, il c.d. “Cura Italia” (Dl n. 18/2020) ha previsto una indennità per il mese di marzo 2020, pari a 600 euro, “ai liberi professionisti titolari di partita IVA attiva alla data del 23 febbraio 2020 e ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla medesima data, iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie […]”.

Con l’articolo 25, il c.d. “Rilancio” (Dl n. n. 34/2020) ha poi riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore degli esercenti attività d’impresa e di lavoro autonomo e di reddito agrario, titolari di partita Iva; il contributo non spetta “ai contribuenti che hanno diritto alla percezione delle indennità previste dagli articoli 27, e 38 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27”.

Cfp. Agevolazioni da Ristori

Il decreto “Ristori” (Dl n. 137/2020), infine, all’articolo 1 ha previsto un nuovo contributo a fondo perduto al fine di sostenere gli operatori dei settori economici interessati dalle misure restrittive introdotte con il Dpcm del 24 ottobre 2020 per contenere la diffusione dell’epidemia in atto.

Nello specifico, il comma 1 stabilisce che “è riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti che, alla data del 25 ottobre 2020, hanno la partita IVA attiva e, ai sensi dell’articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, dichiarano di svolgere come attività prevalente una di quelle riferite ai codici Ateco riportati nell’Allegato 1 al presente decreto. Il contributo non spetta ai soggetti che hanno attivato la partita IVA a partire dal 25 ottobre 2020”.

In considerazione di quanto fin qui riportato, l’Agenzia delle Entrate ritiene – risposta n. 104 dell’11.02.2021 – che il contributo a fondo perduto previsto dall’articolo 1 del decreto “Ristori” rappresenti un ulteriore beneficio di natura monetaria previsto dal legislatore in conseguenza del perdurare della situazione di difficoltà in favore dei soggetti.

Al riguardo, l’Agenzia osserva che la disciplina di cui all’articolo 1, comma 10, del decreto “Ristori” fa espresso rinvio all’applicazione, in quanto compatibili, delle sole disposizioni di cui all’articolo 25, commi da 7 a 14, del Dl n. 34 del 2020, in cui non è richiamato alcun divieto di cumulo e lo stesso articolo 1 del decreto “Ristori” non prevede alcun espresso divieto di cumulo.