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  Lavoro  Ammortizzatori. Dm con adeguamento alla disciplina del FIS
Lavoro

Ammortizzatori. Dm con adeguamento alla disciplina del FIS

redazioneredazione—Agosto 4, 2022
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L’adeguamento della disciplina del FIS (Fondo di Integrazione Salariale), alla luce delle modifiche che la Legge di Bilancio per il 2022 ha apportato, trova posizione nel decreto interministeriale (Lavoro/Economia) appena firmato.

Esso adegua, a partire dal 1° gennaio 2022, la predetta disciplina alle disposizioni del D.Lgs. n. 148/2015, come per l’appunto integrate e modificate dalla Legge n. 234/2021.

Disciplina del FIS. Adeguamento con novità

Le novità contenute nel provvedimento riguardano, anzitutto, l’ambito soggettivo di applicazione. E’ stabilito che nella disciplina del FIS ricadano i datori di lavoro che: occupano almeno un dipendente, nei settori, nelle tipologie e nelle classi dimensionali non rientranti nell’ambito di applicazione della CIGO; non aderiscono ai Fondi di solidarietà bilaterali.

Ancora: sono destinatari del Fondo di Integrazione Salariale i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato, a esclusione dei dirigenti, che abbiano un’anzianità di effettivo lavoro presso I’unità produttiva per la quale è richiesta la prestazione pari a 30 giorni alla data di presentazione della domanda di concessione del trattamento. Requisito, quest’ultimo, non richiesto per le domande relative a CIGO per eventi oggettivamente non evitabili. Per i periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022, sono inoltre destinatari dei trattamenti di integrazione salariale ordinaria anche i lavoratori a domicilio e gli apprendisti di tutte le tipologie.

Ulteriore novità: il FIS garantisce ai lavoratori beneficiari un Assegno di integrazione salariale d’importo pari all’integrazione salariale in relazione alle causali di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa previste dalla normativa vigente in materia di integrazioni salariali ordinarie e straordinarie. Ai datori di lavoro che occupano mediamente fino a 15 dipendenti nel semestre precedente, l’accesso all’Assegno può essere riconosciuto per le causali ordinarie e straordinarie; ai datori di lavoro che occupano mediamente oltre 15 dipendenti nel semestre precedente e ai datori di lavoro di cui all’art. 20, comma 3 ter del D.Lgs. n. 148 del 2015, a prescindere dal numero dei dipendenti, l’accesso all’Assegno può essere riconosciuto per le causali ordinarie.

L’Assegno di integrazione salariale è dovuto al Fondo in relazione a due tipologie di datori di lavoro: per coloro che nel semestre precedente abbiano occupato mediamente fino a 5 dipendenti è previsto un contributo ordinario dello 0,5% della retribuzione mensile imponibile ai fini previdenziali dei lavoratori dipendenti, esclusi i dirigenti, di cui due terzi a carico del datore di lavoro e un terzo a carico dei lavoratori; per coloro che nel semestre precedente abbiano occupato mediamente più di 5 dipendenti è previsto un contributo ordinario dello 0,8% della retribuzione mensile imponibile ai fini previdenziali dei lavoratori dipendenti, esclusi i dirigenti, di cui due terzi a carico del datore di lavoro e un terzo a carico dei lavoratori.

Dal 1° gennaio 2025, ai datori di lavoro che nel semestre precedente la data di presentazione della domanda hanno occupato mediamente fino a 5 dipendenti e che non hanno presentato domanda di Assegno integrazione salariale per almeno 24 mesi, dal termine del periodo di fruizione del trattamento, l’aliquota si riduce in misura pari al 40%.

L’erogazione delle prestazioni in favore dei lavoratori è a carico del datore di lavoro; l’importo delle prestazioni è rimborsato dall’INPS al datore di lavoro o conguagliato da questo secondo le norme per il conguaglio tra contributi dovuti e prestazioni corrisposte.

Sitografia

www.lavoro.gov.it

DecretoFis
Rivoluzione nella Pa con le nuove Linee di indirizzo
Spettacolo. Disposizioni per il riordino della materia
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