Commercialista responsabile. La Cassazione estende il concorso nelle violazioni tributarie

Un’Ordinanza di qualche giorno fa interviene ancora sul tema della responsabilità del commercialista. Afferma che anche la sola trasmissione telematica della dichiarazione può integrare concorso nell’illecito tributario commesso dal contribuente. Il principio di diritto amplia sensibilmente il perimetro degli obblighi professionali, soprattutto quando il consulente è incaricato pure della tenuta delle scritture contabili.

Quando la sola trasmissione telematica non esclude la responsabilità del commercialista

Il professionista implicato nel procedimento in Quinta sezione Civile aveva trasmesso la dichiarazione di un’impresa individuale riportando integralmente in deduzione i costi carburante, senza applicare le percentuali di deducibilità previste. Pur avendo indicato il “codice 1” — che segnala la mera trasmissione di una dichiarazione predisposta dal contribuente — la sua posizione di tenutario della contabilità imponeva, ha ritenuto la Corte, un controllo minimo di coerenza tra dati dichiarati e scritture.

La responsabilità dell’intermediario abilitato può configurarsi anche senza un apporto diretto alla compilazione, quando l’omissione di verifiche elementari agevoli la violazione. Nel caso concreto, la presenza di irregolarità macroscopiche e la ripetitività di condotte analoghe da parte di più clienti hanno costituito indizi rilevanti della consapevolezza del professionista.

Il rapporto con l’art. 7 del DL 269/2003 e i limiti della responsabilità personale

La decisione si inserisce nel dibattito sulla portata dell’art. 7 del DL 269/2003, che prevede l’esclusiva imputazione delle sanzioni alla persona giuridica. La Giurisprudenza aveva già chiarito che il professionista non risponde salvo casi di società fittizie (Cass. 14364/2022) o di interesse personale (Cass. 25757/2020). L’Ordinanza 5635/2026, però, ribadisce che tale principio non esclude il concorso del consulente quando la sua condotta, anche solo omissiva, abbia reso possibile l’illecito.

Una precisazione necessaria: non ogni costo indeducibile genera concorso

La Corte ha deciso su un caso in cui l’indeducibilità era evidente e facilmente riconoscibile. Per questo motivo, non può ritenersi che ogni errore dichiarativo o ogni costo contestato comporti automaticamente la responsabilità del commercialista. Il discrimine resta la diligenza professionale esigibile e la riconoscibilità dell’irregolarità alla luce delle scritture contabili.

Redazione redigo.info