Editoria e contratto di solidarietà: recupero TFR tramite Uniemens

Con il messaggio n. 1348 del 22 aprile 2025, l’INPS ha fornito indicazioni operative in merito al recupero, tramite conguaglio, delle quote di Trattamento di Fine Rapporto (TFR) maturate durante periodi di contratto di solidarietà con accesso alla Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria (CIGS), in regime assicurativo e regolamentare dell’INPGI.

Nel medesimo messaggio, l’Istituto ricorda che il datore di lavoro può procedere al recupero delle suddette quote solo dopo il decorso del termine sospensivo previsto dalla normativa di riferimento. Tale termine ha effetto anche ai fini della decorrenza della prescrizione decennale del diritto di credito vantato dal datore di lavoro.

Per le imprese operanti nel settore dell’editoria, il contratto di solidarietà difensivo rientra tra le causali che consentono la presentazione dell’istanza per l’accesso al trattamento di integrazione salariale straordinaria (CIGS), secondo quanto previsto dall’articolo 21, comma 5, del D.lgs. n. 148 del 2015. Tale disciplina prevede, inoltre, che le quote di TFR maturate sulla parte di retribuzione non corrisposta a causa della riduzione dell’orario di lavoro siano a carico della gestione competente.

In merito a ciò, l’INPS chiarisce che anche le imprese editoriali che abbiano beneficiato della CIGS per contratti di solidarietà in favore di dipendenti con qualifica di giornalisti – nei periodi in cui era vigente il regime assicurativo e regolamentare dell’INPGI – possono esercitare il diritto al recupero delle relative quote di TFR, a condizione che non abbiano già provveduto a tale recupero tramite l’INPGI entro il 30 giugno 2022.

Il recupero delle quote avviene attraverso la denuncia Uniemens, secondo le modalità indicate nella circolare n. 9 del 19 gennaio 2017, mediante l’utilizzo del codice di conguaglio “L045”, corrispondente alla dicitura “Quote TFR ex articolo 21, comma 5, del D.lgs. n. 148/2015”.

Redazione redigo.info